Art. 2.
  La misura del rimborso delle spese  delle  procedure  esecutive  e'
quella  determinata,  per i diversi adempimenti, in base alla tabella
approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia,  con
decreto  del  Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
prescritta  registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 45