Art. 2. La confezione della specialita' medicinale deve essere posta in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme ai testi allegati al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti sulle modalita' di indicazione ai numeri A.I.C. di cui all'art. 1. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.