Art. 2.
  La confezione della specialita' medicinale  deve  essere  posta  in
commercio  con  etichetta  e  foglio  illustrativo  conforme ai testi
allegati  al  presente  decreto,  fatte  in  ogni   caso   salve   le
disposizioni  vigenti sulle modalita' di indicazione ai numeri A.I.C.
di cui all'art. 1.
  E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.