(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
   (Omissis).
Comma II.
   La Fondazione puo' inoltre assumere per  lasciti  e  donazioni  la
gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali
e sociali.
Comma III.
   Le  entrate  derivanti  dalla cessione di azioni della societa' di
cui  all'art.  3,  comma  1,   costituiscono   proventi   di   natura
straordinaria; ove non siano destinate alla riserva .. (Omissis).
Comma IV.
   La  Fondazione  accantona  una  quota  pari  al  25%  dei proventi
derivanti dalla partecipazione ex art. 3, primo comma, dello  statuto
ad  apposito  fondo  di  riserva  finalizzato  alla sottoscrizione di
aumenti di capitale della societa' stessa.  La  riserva  puo'  essere
investita  in  titoli  della  societa'  stessa  o  in titoli emessi o
garantiti dallo Stato.
Comma V.
   La Fondazione provvede ad erogare, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  15  della  legge  11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul
volontariato", una quota pari ad un quindicesimo .. (Omissis).
                               Art. 5.
Comma 1.
   La  Fondazione  puo'  contrarre  debiti  con  societa'   da   essa
direttamente  o  indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle
medesime entro il limite del 10% del proprio patrimonio.
   (Omissis).
                              Art. 15.
   (Omissis).
Comma 3.
   Nel caso di cumulo di cariche consentito e regolato dall'art.  16,
qualora  i  compensi  globali  percepiti  dal  singolo interessato in
relazione a tali cariche  ..  (Omissis).  Nel  calcolo  del  compenso
globale  non  si  tiene  conto  delle  medaglie  di  presenza cui gli
interessati mantengono in ogni caso il diritto.
                              Art. 18.
   (Omissis).
Comma 2.
   I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati  dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente entro il 30 novembre ed
entro  il 30 giugno di ogni anno. I bilanci sono inviati, entro dieci
giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove
non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.
   (Omissis).