(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio comunale di Tuglie  (Lecce)  -  al  quale  la  legge
assegna  venti  membri  -  si  e'  venuta  a  determinare  una  grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in  data  29
ottobre 1994, da dieci consiglieri.
   Il  prefetto  di  Lecce,  ritenendo  essersi  verificata l'ipotesi
prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b),  n.  2),  della  legge  8
giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento del consiglio
comunale sopracitato, disponendone, nel contempo,  con  provvedimento
n.  3058/13.1/Gab.  del  2  novembre  1994,  la  sospensione,  con la
conseguente nomina del commissario per la  provvisoria  gestione  del
comune.
   Considerato  che  nel  suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli  organi  e  dei  servizi,  essendo  stata
superata  la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non
puo' rinnovarsi per  surrogazione,  si  ritiene  che,  nella  specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del   consiglio  comunale  di  Tuglie  (Lecce)  ed  alla  nomina  del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona  del
dott. Fabio Colapinto.
    Roma, 4 febbraio 1995
                                 Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO