IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 Visto il proprio decreto 31 luglio 1934, concernente: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi"; Ritenuto, a seguito della soppressione della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, operata dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, di dover apportare modifiche al citato decreto ministeriale 31 luglio 1934; Decreta: Art. 1. 1. L'approvazione dei dispositivi di sicurezza e degli altri apparecchi, di cui all'art. 1, titolo I, punto XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934, ivi compresi i distributori stradali, fissi e mobili, di ogni tipo di carburante per autotrazione, e' rilasciata dal Ministero dell'interno tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di certificazioni di prova emesse dal Centro studi ed esperienze o da laboratori privati autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985. 2. I prodotti a tecnologia innovativa, compresi nei settori di cui al precedente comma 1, sono approvati dal Ministro dell'interno tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo parere del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.