Art. 2. 1. Le deroghe previste dall'art. 1, titolo VIII, punto 101, del decreto ministeriale 31 luglio 1934 potranno essere concesse dal Ministero dell'interno tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, secondo le procedure di cui al successivo art. 21. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 1995 Il Ministro: BRANCACCIO