Art. 2.
  1.  Le  deroghe  previste  dall'art. 1, titolo VIII, punto 101, del
decreto ministeriale 31 luglio  1934  potranno  essere  concesse  dal
Ministero   dell'interno   tramite  gli  organi  centrali  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Comitato centrale  tecnico
scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577, secondo le
procedure di cui al successivo art. 21.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 febbraio 1995
                                              Il Ministro: BRANCACCIO