Art. 4.
  1. Il corpo istruttori  dovra'  possedere  conoscenze  teoriche  ed
esperienza  professionale  pratica  ritenute  all'uopo  adeguate  dal
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  sulla  base  della
consistenza  e  dei  profili  professionali  di cui all'allegato C al
presente decreto.