Art. 5. 1. Completato il corso il candidato dovra' sostenere un esame, consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verra' svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.