Art. 5.
  1. Completato il corso il  candidato  dovra'  sostenere  un  esame,
consistente  in  una  prova  teorica  e una prova pratica, che verra'
svolto nel primo giorno feriale  utile  dopo  il  termine  del  corso
stesso,  dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.)
di grado  non  inferiore  a  capitano  di  corvetta  e  composta  dal
direttore  del  corso,  da almeno due membri del corpo istruttori, ed
eventualmente integrata da un  esperto  nominato  dal  Ministero  dei
trasporti e della navigazione.