Art. 6.
  1. A coloro che abbiano  superato  l'esame  di  cui  al  precedente
articolo, verra' rilasciato un attestato secondo il modello riportato
nell'allegato  D  al  presente decreto i cui estremi saranno annotati
sui titoli matricolari degli interessati.
  Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla  entrata
in vigore del presente decreto.
   Roma, 16 febbraio 1995
                                             p. Il Ministro: CHIMENTI