Art. 6. 1. A coloro che abbiano superato l'esame di cui al precedente articolo, verra' rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D al presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati. Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Roma, 16 febbraio 1995 p. Il Ministro: CHIMENTI