Art. 3. 1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto. 2. Sono ammessi al corso i marittimi in possesso dell'attestato relativo alla frequenza, con esito favorevole, del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale. 3. Il corso e' aperto a marittimi provenienti da Stati esteri, purche' in possesso dell'attestato di cui al predecente comma 2, o altro ritenuto equipollente, e siano a conoscenza della lingua italiana.