Art. 3.
  1. Ad ogni  corso  possono  partecipare  marittimi  in  numero  non
superiore a diciotto.
  2.  Sono  ammessi  al  corso i marittimi in possesso dell'attestato
relativo  alla  frequenza,  con  esito  favorevole,  del   corso   di
addestramento all'uso del radar osservatore normale.
  3.  Il  corso  e'  aperto  a marittimi provenienti da Stati esteri,
purche' in possesso dell'attestato di cui al predecente  comma  2,  o
altro  ritenuto  equipollente,  e  siano  a  conoscenza  della lingua
italiana.