Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 16 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. La Banca d'Italia continuera' a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste. Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".