Art. 2.
  1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma,  avere  inizio
il 1 aprile per concludersi il 31 luglio 1995.
  2.  Le date di inizio e di completamento degli interventi vaccinali
possono essere anticipate  o  differite  per  particolari  necessita'
profilattiche  o  di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva
segnalazione al Ministero della  sanita'  -  Direzione  generale  dei
servizi veterinari.