Art. 5. 1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unita' sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio. 2. Alle spese derivanti dall'impiego del vaccino antirabbico provvedono le regioni, le province autonome e le unita' sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, in conformita' delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, citato nelle premesse. 3. L'onere derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1995 concernente il Fondo sanitario nazionale in conformita' dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 1 del decreto 27 ottobre 1994, citato in premessa.