Art. 5.
  1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti  articoli  sono  effettuate
dai  veterinari  delle unita' sanitarie locali o da veterinari liberi
professionisti  appositamente  autorizzati  dall'autorita'  sanitaria
competente per territorio.
  2.  Alle  spese  derivanti  dall'impiego  del  vaccino  antirabbico
provvedono le regioni, le province autonome  e  le  unita'  sanitarie
locali,  ciascuno  per la parte di propria competenza, in conformita'
delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 agosto  1988,  n.
476, citato nelle premesse.
  3.  L'onere  derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed
impiego del  vaccino  antirabbico  grava  sui  fondi  assegnati  alle
regioni  e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero
del tesoro, esercizio finanziario 1995 concernente il Fondo sanitario
nazionale in conformita' dell'art. 7, commi 1 e  2,  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  e dell'art. 1 del decreto 27 ottobre 1994,
citato in premessa.