Art. 2.
  Le erogazioni, previste in tranches, in ragione del 40%, 40% e  20%
delle  quote  di  cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono
subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei
citati criteri direttivi della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.