Art. 4. Dopo l'art. 34 relativo al corso di laurea in scienze politiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in corso di diploma universitario in servizio sociale. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE Art. 35. - Presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Messina e' istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire a una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti. La durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale. La copertura degli insegnamenti del corso di diploma e' assicurato dalla facolta' di scienze politiche relativamente ai seguenti settori disciplinari, afferenti alle diverse aree: L18G, M02A, M04X, Q01C, Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05G, N03X, N04B, N10A, N01X, N05X, N07X, N09X, N10X, N17X, P01A, P01B, P0IC, P01D, P02A, S01A, S03B; dalle facolta' di giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze dell'educazione, relativamente ai restanti settori disciplinari: F11A, F22A, F22B, M05X, M09A, M09C, M11A, M11B, M11D. Art. 36. - L'iscrizione al corso e' regolato in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 37. - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 35 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale e sociologico). Nell'ambito dei corsi affini i competenti consigli di facolta' riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove e' necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alle loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si richiede l'iscrizione. Art. 38. - L'attivita' didattica complessiva comprende 1610 ore, di cu 650 ore di attivita' pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attivita' di tirocinio costitutive della formazione nel servizio sociale debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppati per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 39, dove per ciascuna area e' previsto il numero minimo di ore di attivita' didattica. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne i moduli relativi all'area professionale possono essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienze professionali documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Art. 39. - Il numero delle annualita' complessive, comprendenti 60 ore di didattica, e' fissato in 16, di cui 13 scelte nelle discipline ricomprese nelle successive otto aree disciplinari; ogni singola annualita' si articola su almeno 60 ore di didattica. Il piano di studi e' completato da ulteriori sei insegnamenti complementari tutti semestrali. Insegnamenti obbligatori (corrispondenti a tredici annualita'): Area professionale del servizio sociale - settori Q05A e Q05C (5 moduli annuali di 60 ore ciascuno): principi e fondamenti del servizio sociale; politica sociale; metodi e tecniche del servizio sociale; organizzazione del servizio sociale; sociologia dei servizi sociali. Area di metodologia delle scienze sociali - settori S03B e Q05A (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno): statistica sociale; metodologia e tecnica della ricerca sociale. Aerea psicologica - settori M11B e M11A (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno): psicologia sociale; psicologia dello sviluppo; psicologia dei gruppi. Area sociologia - settori Q05A, Q05D, Q05G, Q05B e M05X (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno): sociologia; sociologia della famiglia; antropologia culturale. Area giuridica - settori N01X, N09X, N07X, N10X e N17X (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno): diritto pubblico; diritto del lavoro; diritto privato; istituzioni di diritto e procedura penale. Area della sanita' pubblica - settori F22B e F22A (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno): medicina sociale; igiene. Area economica - settori P01A e P01C (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno): istituzioni di economia politica; economia pubblica. Area delle scienze dell'educazione - settori M09A e Q05B (1 modulo semestrale di 30 ore): sociologia dell'educazione; pedagogia generale. Sedici insegnamenti complementari, semestrali, sono da scegliere fra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o fra gli insegnamenti seguenti: diritto di famiglia; psichiatria; psicologia e comunita'; psicologia di gruppo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; storia delle istituzioni politiche; storia dell'amministrazione pubblica; storia contemporanea; sociologia della comunicazione; sociologia della devianza; sociologia delle relazioni etniche; sociologia della medicina; diritto regionale e degli enti locali; diritto penitenziario; pedagogia speciale; teoria e tecnica del colloquio psicologico; economia applicata; storia del pensiero sociologico. Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza e la comprensione della lingua straniera con particolare riferimento dei temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. Art. 40. - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di corso di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Art. 41. - Il consiglio di diploma determinera', in prima applicazione, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 39. Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 12 dicembre 1994 Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES