IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto, in data 14 giugno 1993, registrato dalla
Corte dei conti in data 21 febbraio 1994,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Ercolano  (Napoli)  per  la
durata  di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato  che  non  risulta   esaurita   l'azione   di   recupero
finalizzata  a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto che le esigenze della collettivita'  locale  e  la  tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'   e   restituisca   efficienza   e  trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge 11 febbraio 1994, n.
108;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno, la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 1995;
                              Decreta:
  La durata dello scioglimento del  consiglio  comunale  di  Ercolano
(Napoli),  fissata  in  diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di
sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  BRANCACCIO, Ministro dell'interno
 Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 185