(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il  consiglio  comunale  di  Pomigliano  d'Arco  (Napoli) e' stato
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto
1993, per la durata di  mesi  diciotto,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge  22  luglio  1991,  n.  221,  essendo  stati  riscontrati
fenomeni   di   infiltrazione   e   condizionamento  da  parte  della
criminalita' organizzata.
   Dalle  risultanze  degli  interventi  di  risanamento   effettuati
emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data
28  febbraio  1995, che la radicata situazione di illegalita', che ha
permeato per lunghi  anni  la  gestione  politico-amministrativa  del
comune  di  Pomigliano  d'Arco, ed il degrado ambientale e culturale,
che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese,
hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa
pubblica  ai  criteri  di  legalita'  e  di  buon   andamento,   gia'
assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.
   Infatti,  sulla  base  degli  accertamenti  svolti  dai competenti
organi, risulta che permangono frange di  popolazione  ancora  fedeli
alla  criminalita'  organizzata;  tale  legame  espone quella realta'
locale  al  rischio  che  si   ristabilisca,   nell'imminenza   delle
consultazioni   elettorali,  quell'intreccio  tra  malavita,  tessuto
sociale e forze politiche che lo scioglimento del consiglio  comunale
ha inteso recidere.
   A  fronte  dei  timidi  segnali  di  ripresa  della  cultura della
legalita'  da  parte  della  collettivita',  dovuti   alla   costante
attenzione  rivolta dalla commissione straordinaria alla tutela degli
interessi pubblici, i settori vitali nei quali si e' intervenuti  nel
corso della gestione straordinaria risultano ancora essere nelle mire
della  criminalita' organizzata per i rilevanti aspetti economici dai
quali e' stata estromessa e che intende riconquistare.
   In proposito costituisce fase fondamentale per il ripristino della
legalita' l'avvenuta approvazione del piano di priorita' che  prevede
investimenti  in  relazione  a  settori  importanti, quali l'edilizia
scolastica, la rete viaria, la rete fognaria.
   E'  essenziale,  pertanto,  che  all'approvazione  delle  relative
progettazioni  provveda  la  stessa  commissione  straordinaria,  per
scongiurare  il  rischio   che,   nell'immediato,   si   ripropongano
influenze,   collusioni   e  strumentalizzazioni  della  criminalita'
organizzata, che vanificherebbero i risultati sinora ottenuti.
   L'analisi della realta' locale  evidenzia,  per  il  conseguimento
dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione
di  Pomigliano d'Arco, la necessita' di un maggior lasso di tempo per
far emergere la parte sana della  comunita',  che  sia  in  grado  di
esprimere,  attraverso  i  propri  organi rappresentativi, la propria
libera determinazione ed il programma di rinnovamento.
   Per  le  suesposte  considerazioni,  si  ritiene   necessario   un
ulteriore  intervento  dello  Stato  per assicurare il buon andamento
della  amministrazione   di   Pomigliano   d'Arco   e   il   regolare
funzionamento  dei  servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione
dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata
ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle  esigenze
della  collettivita' ed alla tutela degli interessi primari, nonche',
a  consentire  l'effettuazione  di  nuove  elezioni  libere  da  ogni
condizionamento malavitoso.
   La   valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata  in
relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende  necessario
che  il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto
fino al massimo consentito dalla legge.
   Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione
dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n.  529,  convertito,
senza  modificazioni,  dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la
citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale  proposta
per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale
di Pomigliano d'Arco (Napoli) per il periodo di sei mesi.
    Roma, 2 marzo 1995
                                 Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO