IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio provvedimento  14  marzo  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 17 marzo 1995, n.
64, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge  10  dicembre  1993,  n.
515,  per  la  disciplina  della  diffusione  sulla  stampa  e  sulla
radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci,
dei presidenti delle province, dei consigli comunali e  dei  consigli
provinciali,  nonche'  per  l'elezione  dei  consigli regionali delle
regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995;
  Visto  il  sopravvenuto  decreto-legge  20  marzo  1995,   n.   83,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1995, n. 67, recante
disposizioni   urgenti   per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione durante le campagne elettorali e  referendarie,  che  ha
abrogato  gli  articoli  1,  2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, nonche' l'art. 29, commi 1, 2, 6  e  7,  della
legge 25 marzo 1993, n. 81;
  Rilevato  che,  pur  nell'attuale  coincidenza  del periodo residuo
della campagna elettorale per le elezioni  del  23  aprile  1995  con
quello  del  periodo  regolamentato  a  norma della legge 10 dicembre
1993, n. 515, appare comunque necessario emanare, in attuazione delle
previsioni  del  citato  decreto-legge  20   marzo   1995,   n.   83,
disposizioni   modificative   di   quelle   gia'   adottate,  nonche'
disposizioni di adeguamento delle  situazioni  poste  in  essere  nel
vigore della precedente disciplina;
  Ritenuto, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del
decreto-legge  20  marzo  1995, n. 83, che le competizioni elettorali
del 23 aprile 1995 si riferiscono ai consigli di tutte le  regioni  a
statuto  ordinario  nonche'  a  comuni  di tutte le regioni a statuto
speciale ed altresi' a province di alcune di queste, di talche' tutti
gli organi di stampa e tutte le emittenti radiofoniche  e  televisive
possono ritenersi rilevanti ai fini delle presenti disposizioni;
  Ritenuta  l'opportunita',  ai  fini  di  snellire i procedimenti di
accertamento delle violazioni che possono  interessare  le  emittenti
dell'intero  territorio  nazionale,  di provvedere alla delega di cui
all'art. 12, comma 3, del ripetuto decreto-legge 20  marzo  1995,  n.
83;
                              Dispone:
                               Art. 1.
      Offerta gratuita degli spazi di propaganda sulla stampa;
                      comunicazione preventiva
  1.  Gli  editori  di giornali quotidiani e periodici che intendendo
diffondere propaganda elettorale per le consultazioni elettorali  del
23 aprile 1995 hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 1
del  provvedimento  del Garante 14 marzo 1995, sono tenuti, entro tre
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, a precisare negli stessi modi e
forme della precedente comunicazione che  l'offerta  degli  spazi  di
propaganda  elettorale  e'  da considerare gratuita, ferma ogni altra
gia' precisata condizione. Qualora non intendano consentire l'accesso
in  forma gratuita agli spazi di propaganda gia' offerti a pagamento,
debbono dichiarare espressamente, negli stessi modi e forme ed  entro
tre  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  di  annullare   la
precedente   offerta.   Per   le   testate  periodiche  le  anzidette
precisazioni e dichiarazioni che non sia stato  possibile  pubblicare
entro il termine indicato dovranno essere effettuate nel primo numero
utile.
 2.  Gli  editori  di  giornali  quotidiani e periodici che non hanno
effettuato la comunicazione prevista nell'art.  1  del  provvedimento
del   Garante  14  marzo  1995  possono  offrire  spazi  gratuiti  di
propaganda, dandone notizia almeno tre giorni  prima  della  messa  a
disposizione  degli  spazi  medesimi,  fornendo le indicazioni di cui
alle  lettere  a),  c),  d)  dello  stesso  art.  1,  comma  2,   del
provvedimento  del  Garante ed espressamente dichiarando il carattere
gratuito dell'offerta. Negli stessi modi e  tempi  coloro  che  hanno
annullato  una  precedente offerta a pagamento di spazi di propaganda
possono offrire  spazi  diversi  di  propaganda  a  titolo  gratuito.
Valgono  ai fini del presente comma le previsioni dell'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 1, del regolamento del Garante 14 marzo 1995.
  3. In ogni caso la conferma della precedente offerta  di  spazi  di
propaganda  con  la precisazione della gratuita' dei medesimi, ovvero
la comunicazione di offerta gratuita  di  nuovi  spazi,  deve  recare
l'elezione  di  domicilio per ogni comunicazione a farsi ai sensi del
decreto-legge  20  marzo  1995,   n.   83,   nonche'   del   presente
provvedimento.