IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio provvedimento 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 1995, n. 64, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali, nonche' per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995; Visto il sopravvenuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1995, n. 67, recante disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, che ha abrogato gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' l'art. 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81; Rilevato che, pur nell'attuale coincidenza del periodo residuo della campagna elettorale per le elezioni del 23 aprile 1995 con quello del periodo regolamentato a norma della legge 10 dicembre 1993, n. 515, appare comunque necessario emanare, in attuazione delle previsioni del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, disposizioni modificative di quelle gia' adottate, nonche' disposizioni di adeguamento delle situazioni poste in essere nel vigore della precedente disciplina; Ritenuto, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, che le competizioni elettorali del 23 aprile 1995 si riferiscono ai consigli di tutte le regioni a statuto ordinario nonche' a comuni di tutte le regioni a statuto speciale ed altresi' a province di alcune di queste, di talche' tutti gli organi di stampa e tutte le emittenti radiofoniche e televisive possono ritenersi rilevanti ai fini delle presenti disposizioni; Ritenuta l'opportunita', ai fini di snellire i procedimenti di accertamento delle violazioni che possono interessare le emittenti dell'intero territorio nazionale, di provvedere alla delega di cui all'art. 12, comma 3, del ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Dispone: Art. 1. Offerta gratuita degli spazi di propaganda sulla stampa; comunicazione preventiva 1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendendo diffondere propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 1 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995, sono tenuti, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a precisare negli stessi modi e forme della precedente comunicazione che l'offerta degli spazi di propaganda elettorale e' da considerare gratuita, ferma ogni altra gia' precisata condizione. Qualora non intendano consentire l'accesso in forma gratuita agli spazi di propaganda gia' offerti a pagamento, debbono dichiarare espressamente, negli stessi modi e forme ed entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di annullare la precedente offerta. Per le testate periodiche le anzidette precisazioni e dichiarazioni che non sia stato possibile pubblicare entro il termine indicato dovranno essere effettuate nel primo numero utile. 2. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che non hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 1 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 possono offrire spazi gratuiti di propaganda, dandone notizia almeno tre giorni prima della messa a disposizione degli spazi medesimi, fornendo le indicazioni di cui alle lettere a), c), d) dello stesso art. 1, comma 2, del provvedimento del Garante ed espressamente dichiarando il carattere gratuito dell'offerta. Negli stessi modi e tempi coloro che hanno annullato una precedente offerta a pagamento di spazi di propaganda possono offrire spazi diversi di propaganda a titolo gratuito. Valgono ai fini del presente comma le previsioni dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del regolamento del Garante 14 marzo 1995. 3. In ogni caso la conferma della precedente offerta di spazi di propaganda con la precisazione della gratuita' dei medesimi, ovvero la comunicazione di offerta gratuita di nuovi spazi, deve recare l'elezione di domicilio per ogni comunicazione a farsi ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' del presente provvedimento.