Art. 10.
                    Organi ufficiali dei partiti
  1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e  dei
movimenti  politici  non  si  applicano le disposizioni in materia di
propaganda e di informazione elettorale.
  2. E' soppresso l'art. 24 del provvedimento del  Garante  14  marzo
1995.