Art. 11.
                     Conferma delle disposizioni
                    del precedente provvedimento
  1. Rimangono confermate tutte le disposizioni del provvedimento del
Garante 14 marzo 1995 non soppresse  o  modificate  con  il  presente
atto,  intendendosi  sostituito ogni riferimento a disposizioni della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 25 marzo 1993,  n.  81,
alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, concernenti
il medesimo oggetto.