Art. 11. Conferma delle disposizioni del precedente provvedimento 1. Rimangono confermate tutte le disposizioni del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 non soppresse o modificate con il presente atto, intendendosi sostituito ogni riferimento a disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 25 marzo 1993, n. 81, alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, concernenti il medesimo oggetto.