Art. 2.
       Disposizioni soppresse ed esclusione della pubblicita'
           per gli organi ufficiali di stampa dei partiti
  1. Sono soppressi l'art. 3, commi 1, 2, 3 e 5 ultima parte  nonche'
l'art. 4, comma 2, del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.