Art. 3. Offerta gratuita degli spazi radiotelevisivi di propaganda; comunicazione preventiva; codice di autoregolamentazione 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora o televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, che, intendendo trasmettere propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 5 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 e predisposto il connesso codice di autoregolamentazione, sono tenuti a precisare negli stessi modi e forme, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che l'offerta degli spazi di propaganda elettorale e' da considerare gratuita, ferma ogni altra precisata condizione. Qualora non intendano rendere disponibili in forma gratuita gli spazi di propaganda gia' offerti a pagamento devono dichiarare, negli stessi modi e forme ed entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di annullare la precedente offerta. 2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 5 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 possono offrire spazi gratuiti di propaganda, previa predisposizione del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 6 dello stesso provvedimento da inviare entro il giorno seguente al Garante ovvero al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi competente territorialmente, dandone notizia entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei modi e con le indicazioni di cui al citato art. 5, con la precisazione che l'offerta ha carattere totalmente gratuito. Negli stessi modi e tempi coloro che hanno annullato una precedente offerta a pagamento di spazi di propaganda possono offrire spazi diversi di propaganda a titolo gratuito. 3. In ogni caso la conferma della precedente offerta di spazi di propaganda con la precisazione della gratuita' dei medesimi, ovvero la comunicazione di offerta gratuita di nuovi spazi, deve recare l'elezione di domicilio per ogni comunicazione a farsi ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' del presente provvedimento.