Art. 3.
Offerta gratuita degli spazi radiotelevisivi di propaganda;
comunicazione preventiva; codice di autoregolamentazione
 1.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione   sonora   o
televisiva  in  ambito  nazionale,  i  soggetti  autorizzati ai sensi
dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i
soggetti che comunque esercitano in  qualunque  ambito  attivita'  di
radiodiffusione sonora o televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della
legge  6  agosto  1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni,
che,   intendendo   trasmettere   propaganda   elettorale   per    le
consultazioni  elettorali  del  23  aprile  1995, hanno effettuato la
comunicazione prevista nell'art. 5 del provvedimento del  Garante  14
marzo  1995 e predisposto il connesso codice di autoregolamentazione,
sono tenuti a precisare negli stessi modi e forme, entro  tre  giorni
dalla   pubblicazione   del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, che  l'offerta  degli  spazi  di
propaganda  elettorale  e'  da considerare gratuita, ferma ogni altra
precisata condizione. Qualora non intendano  rendere  disponibili  in
forma  gratuita  gli  spazi  di  propaganda  gia' offerti a pagamento
devono dichiarare, negli stessi modi e  forme  ed  entro  tre  giorni
dalla   pubblicazione   del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  di  annullare  la  precedente
offerta.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che non hanno effettuato la
comunicazione prevista nell'art. 5 del provvedimento del  Garante  14
marzo  1995  possono  offrire  spazi  gratuiti  di propaganda, previa
predisposizione del codice di autoregolamentazione di cui all'art.  6
dello  stesso  provvedimento  da  inviare entro il giorno seguente al
Garante ovvero al comitato regionale per  i  servizi  radiotelevisivi
competente  territorialmente,  dandone notizia entro tre giorni dalla
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  nei  modi e con le indicazioni di cui al
citato art.  5,  con  la  precisazione  che  l'offerta  ha  carattere
totalmente  gratuito.  Negli  stessi  modi  e  tempi coloro che hanno
annullato una precedente offerta a pagamento di spazi  di  propaganda
possono offrire spazi diversi di propaganda a titolo gratuito.
  3.  In  ogni  caso la conferma della precedente offerta di spazi di
propaganda con la precisazione della gratuita' dei  medesimi,  ovvero
la  comunicazione  di  offerta  gratuita  di nuovi spazi, deve recare
l'elezione di domicilio per ogni comunicazione a farsi ai  sensi  del
decreto-legge   20   marzo   1995,   n.   83,  nonche'  del  presente
provvedimento.