Art. 6. Trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata 1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile della parita' di trattamento. E' vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda ed informazione elettorale e da quelli di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83. 2. E' soppresso l'art. 11, comma 4, del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.