Art. 6.
     Trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita'
          di una specifica testata giornalistica registrata
  1.  Nei  programmi  radiotelevisivi  di  informazione,  anche   non
elettorale,  riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata giornalistica registrata  nei  modi  previsti  dall'art.  10,
comma  1,  della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti
politici o loro esponenti e' ammessa esclusivamente nei limiti  della
esigenza    di    assicurare   la   completezza   e   l'imparzialita'
dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile della  parita'
di  trattamento.  E'  vietata la presenza di soggetti politici o loro
esponenti  nei  programmi  radiotelevisivi  diversi  da   quelli   di
propaganda  ed informazione elettorale e da quelli di intrattenimento
su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art.  6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.
  2.  E'  soppresso l'art. 11, comma 4, del provvedimento del Garante
14 marzo 1995.