Art. 7.
Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per
   l'espletamento dei provvedimenti di accertamento delle violazioni.
  1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed i comitati
delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alle
contestazioni,  alla  istruttoria  ed all'audizione degli interessati
nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi  sede
o  domicilio  eletto  nell'area  di  rispettiva  competenza.  In ogni
singolo caso riferiscono  senza  indugio  al  Garante  sull'attivita'
svolta  ai  fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo
anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni  economiche  e
patrimoniali  dell'emittente  ed  alla  rilevanza  territoriale della
violazione commessa.
  2. Rimangono ferme le competenze dei  comitati  regionali  previste
dall'art. 13 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.
  3.   Per  il  tempestivo  espletamento  dei  compiti  dei  comitati
regionali i gruppi della Guardia  di  finanza  inviano  direttamente,
senza indugio, ai comitati medesimi le denunce ricevute nei confronti
di  emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale
di rispettiva competenza, corredandole della  relativa  registrazione
dei programmi denunciati.