Art. 7. Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei provvedimenti di accertamento delle violazioni. 1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di rispettiva competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attivita' svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa. 2. Rimangono ferme le competenze dei comitati regionali previste dall'art. 13 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995. 3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, ai comitati medesimi le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.