Art. 8.
                         Divieto di sondaggi
  1. Ai sensi del comma 1 dell'art.  8  del  decreto-legge  20  marzo
1995,  n.  83, il divieto di pubblicazione o diffusione dei risultati
di  sondaggi  demoscopici   sull'esito   delle   elezioni   e   sugli
orientamenti  politici e di voto degli elettori decorre dal ventesimo
giorno precedente la data delle elezioni e dura  sino  alla  chiusura
delle  operazioni  di  voto.  Il  divieto  opera anche per i sondaggi
effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.
  2. E' vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere
le proprie preferenze politiche  ed  elettorali  attraverso  contatti
telefonici,   postali   o   in   altra   forma,   con   le  emittenti
radiotelevisive e la stampa, nonche' la pubblicazione e  trasmissione
di risultati acquisiti secondo tali modalita'.
  3.  Rimangono  ferme le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del
provvedimento del Garante 14 marzo 1995.
  4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche  per  la
pubblicazione  e  trasmissione  di  risultati  che  indichino la sola
posizione reciproca dei competitori.