Art. 8. Divieto di sondaggi 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, il divieto di pubblicazione o diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori decorre dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e dura sino alla chiusura delle operazioni di voto. Il divieto opera anche per i sondaggi effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto. 2. E' vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali o in altra forma, con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonche' la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalita'. 3. Rimangono ferme le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995. 4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.