Art. 9.
                    Repressione delle violazioni
  1. Per le violazioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ovvero
delle  disposizioni  dettate  dalla  Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  per  la  concessionaria  del
servizio  pubblico,  ovvero  delle  disposizioni   dettate   con   il
provvedimento  14  marzo  1995 del Garante o con il presente atto, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge.
Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in  misura
ridotta  previsto  dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Esse  si  applicano,  oltre  che  a  carico  degli  editori  e  delle
emittenti,  anche  nei  confronti  dei soggetti politici a favore dei
quali sono  state  commesse  le  violazioni,  qualora  ne  sia  stata
accertata la corresponsabilita'.
  2.  In  presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate
nel primo comma, il Garante, salvo  il  procedimento  di  irrogazione
della  sanzione,  adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al
fine di ripristinare l'equilibrio delle  competizioni  elettorali  ai
sensi   dell'art.   13  del  decreto-legge  20  marzo  1995,  n.  83,
applicando,  in  caso  di  inottemperanza,  le  misure  inibitorie  e
sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  sostituiscono  quelle
dell'art. 20 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.