Art. 9. Repressione delle violazioni 1. Per le violazioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ovvero delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il provvedimento 14 marzo 1995 del Garante o con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano, oltre che a carico degli editori e delle emittenti, anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilita'. 2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo. 3. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono quelle dell'art. 20 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.