Art. 2. Entro il 31 gennaio 1995 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1995 determinato applicando l'aliquota dell'uno per cento sui premi incassati per l'esercizio 1993, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 1995 Il Ministro: CLO'