Art. 2.
  Entro il 31 gennaio 1995 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1995  determinato
applicando  l'aliquota  dell'uno  per  cento  sui premi incassati per
l'esercizio 1993, al netto della detrazione per gli oneri di gestione
di cui al precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 marzo 1995
                                                    Il Ministro: CLO'