(all. 13 - art. 1)
                                470.
                       Roma, 28 settembre 1994
   Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica
      riguardante l'imbottigliamento dei vini italiani D.O.C.G.
             in territorio della Confederazione Elvetica
                 (Entrata in vigore: 1 gennaio 1995)
                               ACCORDO
       tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica
    riguardante l'imbottigliamento dei vini italiani D.O.C.G. in
              territorio della Confederazione Elvetica
Viste  le  proposte  presentate dalla Commissione Mista di esperti in
virtu' dell'art. 5 dell'Accordo italo-svizzero  del  25  aprile  1961
sull'esportazione  di  vini  nella Confederazione Elvetica, l'Accordo
seguente  viene  concluso   tra   la   Repubblica   Italiana   e   la
Confederazione Elvetica:
                                  I
La  partita  di vino D.O.C.G. che ha superato i controlli analitici e
organolettici  previsti  dal  relativo  disciplinare,   puo'   essere
inviata, su richiesta dell'importatore svizzero, nel territorio della
Confederazione  Elvetica  per  essere  ivi confezionata in recipienti
previsti dal relativo disciplinare, salvo per i vini confezionati  in
recipienti di capacita' fino a 20 cl..
                                 II
Il   trasporto   deve  essere  effettuato  in  recipienti  idonei  ad
assicurare  la  conservazione  del  prodotto  anche  sotto  l'aspetto
organolettico.
Prima  della  partenza, il recipiente deve essere sigillato a cura di
persona autorizzata in Italia, previo prelevamento  di  un  campione,
secondo la procedura ufficiale.
                                 III
L'importatore, all'atto del conferimento dell'ordine d'acquisto, deve
specificare  le  capacita',  tra  quelle  ammesse dal disciplinare di
produzione, nelle quali intende confezionare il vino D.O.C.G.
I contrassegni saranno inviati a destinazione a cura dell'esportatore
ed a spese dell'importatore.
                                 IV
Le Autorita' di controllo della Confederazione Elvetica:
- assicurano che in territorio elvetico  il  vino  D.O.C.G.  non  sia
sottoposto  ad  alcuna  pratica  enologica e tanto meno ad aggiunte o
tagli,  nemmeno  allo  scopo  di  compensare  l'evaporazione  o   per
effettuare colmature;
-   verificano   che   la  partita  sia  presa  in  carico  da  parte
dell'importatore nell'apposito registro di cantina;
- dispongono che l'Ente competente, dopo aver constatato l'integrita'
del sigillo del recipiente di trasporto, prelevi un campione del vino
in questione nelle forme di rito;
- assicurano che l'imbottigliamento sia effettuato  nel  rispetto  di
una  buona  tecnica  di  cantina nel limite massimo di tre mesi a far
data dall'avvenuto rilascio  del  certificato  di  idoneita'  all'uso
della  denominazione  da  parte  della  Commissione  di degustazione,
istituita presso la competente Camera di Commercio. Tale data  dovra'
essere  indicata  dall'esportatore in calce al certificato di origine
che accompagna la merce.
                                  V
Il  vino  D.O.C.G.  confezionato  deve  essere presentato e designato
secondo le norme generali previste dal disciplinare di produzione. In
particolare, per quanto concerne la chiusura dei recipienti, il tappo
a vite e' ammesso soltanto per le capacita' fino a  50  cl.  incluso,
purche'  sia  ricoperto  di capsula protettiva. E' vietato l'utilizzo
del tappo a corona o con capsulone a strappo per tutte  le  capacita'
ammesse.  Tuttavia,  per il prodotto gia' confezionato, si concede un
periodo di smaltimento di un anno a partire dalla data di entrata  in
vigore del presente Accordo.
In  etichetta  dovra' essere obbligatoriamente riportato il nome e la
sede del produttore o esportatore italiano, il nome e la sede di  chi
ha  effettuato  l'imbottigliamento nonche' la menzione "imbottigliato
nella Confederazione Elvetica". Il contrassegno della D.O.C.G. dovra'
essere obbligatoriamente applicato secondo le disposizioni italiane.
                                 VI
I campioni prelevati sia in spedizione, sia in arrivo, debbono essere
conservati per almeno sei mesi.
                                 VII
Il presente accordo  entra  in  vigore  il  primo  gennaio  1995,  ha
validita'  di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo
diverso avviso delle parti, da  notificarsi  almeno  sei  mesi  prima
della scadenza.
Firmato a Roma il 28 settembre 1994 in duplice esemplare originale in
lingua italiana.
Per la Repubblica Italiana           Per la Confederazione Elvetica
   (firma illeggibile)                     (firma illeggibile)