470. Roma, 28 settembre 1994 Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica riguardante l'imbottigliamento dei vini italiani D.O.C.G. in territorio della Confederazione Elvetica (Entrata in vigore: 1 gennaio 1995) ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica riguardante l'imbottigliamento dei vini italiani D.O.C.G. in territorio della Confederazione Elvetica Viste le proposte presentate dalla Commissione Mista di esperti in virtu' dell'art. 5 dell'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 sull'esportazione di vini nella Confederazione Elvetica, l'Accordo seguente viene concluso tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica: I La partita di vino D.O.C.G. che ha superato i controlli analitici e organolettici previsti dal relativo disciplinare, puo' essere inviata, su richiesta dell'importatore svizzero, nel territorio della Confederazione Elvetica per essere ivi confezionata in recipienti previsti dal relativo disciplinare, salvo per i vini confezionati in recipienti di capacita' fino a 20 cl.. II Il trasporto deve essere effettuato in recipienti idonei ad assicurare la conservazione del prodotto anche sotto l'aspetto organolettico. Prima della partenza, il recipiente deve essere sigillato a cura di persona autorizzata in Italia, previo prelevamento di un campione, secondo la procedura ufficiale. III L'importatore, all'atto del conferimento dell'ordine d'acquisto, deve specificare le capacita', tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione, nelle quali intende confezionare il vino D.O.C.G. I contrassegni saranno inviati a destinazione a cura dell'esportatore ed a spese dell'importatore. IV Le Autorita' di controllo della Confederazione Elvetica: - assicurano che in territorio elvetico il vino D.O.C.G. non sia sottoposto ad alcuna pratica enologica e tanto meno ad aggiunte o tagli, nemmeno allo scopo di compensare l'evaporazione o per effettuare colmature; - verificano che la partita sia presa in carico da parte dell'importatore nell'apposito registro di cantina; - dispongono che l'Ente competente, dopo aver constatato l'integrita' del sigillo del recipiente di trasporto, prelevi un campione del vino in questione nelle forme di rito; - assicurano che l'imbottigliamento sia effettuato nel rispetto di una buona tecnica di cantina nel limite massimo di tre mesi a far data dall'avvenuto rilascio del certificato di idoneita' all'uso della denominazione da parte della Commissione di degustazione, istituita presso la competente Camera di Commercio. Tale data dovra' essere indicata dall'esportatore in calce al certificato di origine che accompagna la merce. V Il vino D.O.C.G. confezionato deve essere presentato e designato secondo le norme generali previste dal disciplinare di produzione. In particolare, per quanto concerne la chiusura dei recipienti, il tappo a vite e' ammesso soltanto per le capacita' fino a 50 cl. incluso, purche' sia ricoperto di capsula protettiva. E' vietato l'utilizzo del tappo a corona o con capsulone a strappo per tutte le capacita' ammesse. Tuttavia, per il prodotto gia' confezionato, si concede un periodo di smaltimento di un anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In etichetta dovra' essere obbligatoriamente riportato il nome e la sede del produttore o esportatore italiano, il nome e la sede di chi ha effettuato l'imbottigliamento nonche' la menzione "imbottigliato nella Confederazione Elvetica". Il contrassegno della D.O.C.G. dovra' essere obbligatoriamente applicato secondo le disposizioni italiane. VI I campioni prelevati sia in spedizione, sia in arrivo, debbono essere conservati per almeno sei mesi. VII Il presente accordo entra in vigore il primo gennaio 1995, ha validita' di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diverso avviso delle parti, da notificarsi almeno sei mesi prima della scadenza. Firmato a Roma il 28 settembre 1994 in duplice esemplare originale in lingua italiana. Per la Repubblica Italiana Per la Confederazione Elvetica (firma illeggibile) (firma illeggibile)