473. Manila, 23 novembre/14 dicembre 1994 Scambio di Lettere Costituente il terzo Accordo di rifinanziamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati (1) (Club di Parigi 26 maggio 1989) (Entrata in vigore: 14 dicembre 1994) (1) Gli Allegati, per motivi tecnici, non si pubblicano. TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA D'ITALIA 23 novembre 1994 Eccellenza, desidero fare riferimento all'Accordo bilaterale fra i nostri due paesi, firmato il 6 luglio 1990 (qui di seguito denominato "Accordo"), allo scopo di dare attuazione al Processo Verbale sul riscadenzamento del debito estero delle Filippine, firmato a Parigi il 26 maggio 1989. Poiche' le procedure bancarie e di prelievo di cui all'Articolo III, paragrafo 4) dell'"Accordo" non sono state finalizzate, ho l'onore di proporre quanto segue: 1) il 100% del capitale ed il 75% degli interessi contrattuali dei debiti di cui al paragrafo i) del preambolo dell'Accordo saranno versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo delle Filippine (qui di seguito denominato il "Governo") tramite la Banca Centrale delle Filippine (qui di seguito denominata la "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") in 8 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1996, e l'ultima il 30 giugno 2000; 2) il rimanente 25% degli interessi contrattuali dei debiti in cui al paragrafo i) del preambolo dell'Accordo sara' versato - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" tramite la Banca alla SACE non appena possibile, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1994; 3) il 100% del capitale ed il 100% degli interessi contrattuali dei debiti di cui al paragrafo ii) del preambolo dell'Accordo saranno versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" tramite la Banca alla SACE con le seguenti modalita': - il 25% il 30 novembre 1994; - il 12,50% il 31 maggio 1995; - il 12,50% il 30 novembre 1995; - il 12,50% il 31 maggio 1996; - il 12,50% il 30 novembre 1996; - il 12,50% il 31 maggio 1997; - il 12,50% il 30 novembre 1997. 4) Il "Governo", tramite la Banca, si impegna a versare alla SACE gli interessi sui debiti indicati nella presente Lettera, dalla data di scadenza originaria fino alla completa estinzione dei debiti. Tali interessi saranno calcolati come segue: i) dalla data di scadenza del debito fino alla data di corresponsione dell'indennizzo da parte della SACE, al tasso espressamente convenuto per i versamenti effettuati successivamente alla scadenza nei contratti o nelle convenzioni finanziarie ai sensi dei quali viene contratto il debito, oppure, nel caso in cui non sia stato concordato alcun tasso di interesse, al tasso indicato nei seguenti punti ii) e iii); ii) dalla data di scadenza del debito fino al 30 giugno 1991, al tasso annuo dell'8,60%; iii) dal 1 luglio 1991 fino alla completa estinzione del debito, al tasso annuo del 7,40%. 5) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 4) saranno trasferiti, nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con le seguenti modalita': - per i debiti di cui al precedente paragrafo 1), semestralmente (30 giugno - 31 dicembre), a partire dal 31 dicembre 1994; - per i debiti di cui al precedente paragrafo 2), alla data di pagamento prevista in detto paragrafo; - per i debiti di cui al precedente paragrafo 3), semestralmente (31 maggio - 30 novembre), a partire dal 30 novembre 1994. 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 5) fosse ritardato, il "Governo" versera' e trasferira' alla SACE gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente paragrafo 4), punto iii), incrementato di 1 punto percentuale annuo. 7) Tranne che nei casi appositamente specificati, le disposizioni della presente Lettera non incideranno sui diritti e sugli obblighi dei singoli creditori, derivanti dai contratti e dalle convenzioni originarie. Proporrei che la presente Lettera e l'elenco dei debiti di cui ai precedenti paragrafi 1), 2) e 3), che figurano in allegato, insieme con la Sua risposta in merito, siano considerate costituire un nuovo Accordo che annulla e sostituisce quello firmato il 6 luglio 1990, e che tale nuovo Accordo entri in vigore alla data della Sua risposta. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Suo, Alessandro Serafini Ambasciatore Sottosegretario Rome L. Bernardo, Ministero delle Finanze, Manila Repubblica delle Filippine MINISTERO DELLE FINANZE Manila 14 dicembre 1994 S.E. ALESSANDRO SERAFINI Ambasciatore Ambasciata d'Italia Salcedo Village, Makati, Metro Manila Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta dalla Sua Nota in data 23 novembre 1994, il cui testo e' il seguente: "desidero fare riferimento all'Accordo bilaterale fra i nostri due paesi, firmato il 6 luglio 1990 (qui di seguito denominato "Accordo"), allo scopo di dare attuazione al Processo Verbale sul riscadenzamento del debito estero delle Filippine, firmato a Parigi il 26 maggio 1989. Poiche' le procedure bancarie e di prelievo di cui all'Articolo III, paragrafo 4) dell'"Accordo" non sono state finalizzate, ho l'onore di proporre quanto segue: 1) il 100% del capitale ed il 75% degli interessi contrattuali dei debiti di cui al paragrafo i) del preambolo dell'Accordo saranno versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo delle Filippine (qui di seguito denominato il "Governo") tramite la Banca Centrale delle Filippine (qui di seguito denominata la "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") in 8 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1996, e l'ultima il 30 giugno 2000; 2) il rimanente 25% degli interessi contrattuali dei debiti di cui al paragrafo i) del preambolo dell'Accordo sara' versato - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo tramite la "Banca" alla "SACE" non appena possibile, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1994; 3) il 100% del capitale ed il 100% degli interessi contrattuali dei debiti di cui al paragrafo ii) del preambolo dell'Accordo saranno versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo tramite la "Banca" alla "SACE" con le seguenti modalita': - il 25% il 30 novembre 1994; - il 12,50% il 31 maggio 1995; - il 12,50% il 30 novembre 1995; - il 12,50% il 31 maggio 1996; - il 12,50% il 30 novembre 1996; - il 12,50% il 31 maggio 1997; - il 12,50% il 30 novembre 1997. 4) Il Governo, tramite la "Banca", si impegna a versare alla "SACE" gli interessi sui debiti indicati nella presente Lettera, dalla data di scadenza originaria fino alla completa estinzione dei debiti. Tali interessi saranno calcolati come segue: i) dalla data di scadenza del debito fino alla data di corresponsione dell'indennizzo da parte della "SACE", al tasso espressamente convenuto per i versamenti effettuati successivamente alla scadenza nei contratti o nelle convenzioni finanziarie ai sensi dei quali viene contratto il debito, oppure, nel caso in cui non sia stato concordato alcun tasso di interesse, al tasso indicato nei seguenti punti ii) e iii); ii) dalla data di scadenza del debito fino al 30 giugno 1991, al tasso annuo dell'8,60%; iii) dal 1 luglio 1991 fino alla completa estinzione del debito, al tasso annuo del 7,40%. 5) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 4) saranno trasferiti, nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con le seguenti modalita': - per i debiti di cui al precedente paragrafo 1), semestralmente (30 giugno - 31 dicembre), a partire dal 31 dicembre 1994; - per i debiti di cui al precedente paragrafo 2), alla data di pagamento prevista in detto paragrafo; - per i debiti di cui al precedente paragrafo 3), semestralmente (31 maggio - 30 novembre), a partire dal 30 novembre 1994. 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il pagamento delle somme dovute ai sensi dei precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 5) fosse ritardato, il Governo versera' e trasferira' alla "SACE" gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente paragrafo 4), punto iii), incrementato di 1 punto percentuale annuo. 7) Tranne che nei casi appositamente specificati, le disposizioni della presente Lettera non incideranno sui diritti e sugli obblighi dei singoli creditori, derivanti dai contratti e dalle convenzioni originarie. Proporrei che la presente Lettera e l'elenco dei debiti di cui ai precedenti paragrafi 1), 2) e 3), che figurano in allegato, insieme con la Sua risposta in merito, siano considerate costituire un nuovo Accordo che annulla e sostituisce quello firmato il 6 luglio 1990, e che tale nuovo Accordo entri in vigore alla data della Sua risposta. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." Ho l'onore di confermare che i termini enunciati nella Sua Nota possono essere accettati dal Governo della Repubblica delle Filippine, e che la Sua Nota, insieme con l'Allegato e la presente risposta, costituiscano un Accordo fra i due Governi in materia, che sara' denominato "Terzo Accordo di Riscadenzamento del Debito fra le Filippine e l'Italia", che entrera' in vigore in data odierna. Ho l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. ROMEO L. BERNARDO Sottosegretario alle Finanze