(all. 16 - art. 1)
                                473.
                Manila, 23 novembre/14 dicembre 1994
                         Scambio di Lettere
           Costituente il terzo Accordo di rifinanziamento
         del debito fra il Governo della Repubblica Italiana
           ed il Governo della Repubblica delle Filippine,
          con Allegati (1) (Club di Parigi 26 maggio 1989)
                (Entrata in vigore: 14 dicembre 1994)

(1) Gli Allegati, per motivi tecnici, non si pubblicano.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         AMBASCIATA D'ITALIA
                                                     23 novembre 1994
Eccellenza,
   desidero  fare riferimento all'Accordo bilaterale fra i nostri due
paesi,  firmato  il  6  luglio  1990  (qui  di   seguito   denominato
"Accordo"),  allo  scopo  di  dare attuazione al Processo Verbale sul
riscadenzamento del debito estero delle Filippine, firmato  a  Parigi
il 26 maggio 1989.
   Poiche'  le  procedure  bancarie e di prelievo di cui all'Articolo
III, paragrafo 4)  dell'"Accordo"  non  sono  state  finalizzate,  ho
l'onore di proporre quanto segue:
1)  il  100%  del capitale ed il 75% degli interessi contrattuali dei
   debiti di cui al paragrafo i) del preambolo  dell'Accordo  saranno
   versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni
   finanziarie   -  dal  Governo  delle  Filippine  (qui  di  seguito
   denominato il "Governo") tramite la Banca Centrale delle Filippine
   (qui di seguito denominata la "Banca") alla Sezione  Speciale  per
   l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione  (qui  di  seguito
   denominata "SACE") in 8 rate semestrali uguali  e  successive,  la
   prima  delle  quali  scadra' il 31 dicembre 1996, e l'ultima il 30
   giugno 2000;
2) il rimanente 25% degli interessi contrattuali dei debiti in cui al
   paragrafo i) del preambolo  dell'Accordo  sara'  versato  -  nella
   valuta  stabilita  nei contratti o nelle convenzioni finanziarie -
   dal "Governo" tramite la Banca alla SACE non appena possibile,  ed
   in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1994;
3)  il  100% del capitale ed il 100% degli interessi contrattuali dei
   debiti di cui al paragrafo ii) del preambolo dell'Accordo  saranno
   versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni
   finanziarie  -  dal  "Governo"  tramite  la Banca alla SACE con le
   seguenti modalita':
   - il 25%    il 30 novembre 1994;
   - il 12,50% il 31 maggio 1995;
   - il 12,50% il 30 novembre 1995;
   - il 12,50% il 31 maggio 1996;
   - il 12,50% il 30 novembre 1996;
   - il 12,50% il 31 maggio 1997;
   - il 12,50% il 30 novembre 1997.
4) Il "Governo", tramite la Banca, si impegna a versare alla SACE gli
   interessi sui debiti indicati nella presente Lettera,  dalla  data
   di  scadenza  originaria fino alla completa estinzione dei debiti.
   Tali interessi saranno calcolati come segue:
   i)      dalla  data  di  scadenza  del  debito  fino  alla data di
        corresponsione dell'indennizzo da parte della SACE, al  tasso
        espressamente   convenuto   per   i   versamenti   effettuati
        successivamente  alla  scadenza   nei   contratti   o   nelle
        convenzioni finanziarie ai sensi dei quali viene contratto il
        debito,  oppure,  nel  caso  in  cui non sia stato concordato
        alcun tasso di interesse,  al  tasso  indicato  nei  seguenti
        punti ii) e iii);
   ii)   dalla data di scadenza del debito fino al 30 giugno 1991, al
        tasso annuo dell'8,60%;
   iii) dal 1 luglio 1991 fino alla completa estinzione  del  debito,
        al tasso annuo del 7,40%.
5)   Gli   interessi  di  cui  al  precedente  paragrafo  4)  saranno
   trasferiti,  nella  valuta  stabilita  nei   contratti   o   nelle
   convenzioni finanziarie, con le seguenti modalita':
   -  per  i debiti di cui al precedente paragrafo 1), semestralmente
     (30 giugno - 31 dicembre), a partire dal 31 dicembre 1994;
   - per i debiti di cui al precedente paragrafo  2),  alla  data  di
     pagamento prevista in detto paragrafo;
   -  per  i debiti di cui al precedente paragrafo 3), semestralmente
     (31 maggio - 30 novembre), a partire dal 30 novembre 1994.
6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il  pagamento  delle  somme
   dovute  ai  sensi  dei  precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 5) fosse
   ritardato, il "Governo"  versera'  e  trasferira'  alla  SACE  gli
   interessi  calcolati al tasso previsto al precedente paragrafo 4),
   punto iii), incrementato di 1 punto percentuale annuo.
7) Tranne che nei casi  appositamente  specificati,  le  disposizioni
   della  presente  Lettera  non  incideranno  sui  diritti  e  sugli
   obblighi dei singoli creditori, derivanti dai  contratti  e  dalle
   convenzioni originarie.
   Proporrei  che la presente Lettera e l'elenco dei debiti di cui ai
   precedenti paragrafi 1),  2)  e  3),  che  figurano  in  allegato,
   insieme   con   la  Sua  risposta  in  merito,  siano  considerate
   costituire un nuovo  Accordo  che  annulla  e  sostituisce  quello
   firmato il 6 luglio 1990, e che tale nuovo Accordo entri in vigore
   alla data della Sua risposta.
   La  prego  di  accettare,  Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
   considerazione.
                                         Suo,
                                         Alessandro Serafini
                                         Ambasciatore

Sottosegretario
Rome L. Bernardo,
Ministero delle Finanze,
Manila
                     Repubblica delle Filippine
                       MINISTERO DELLE FINANZE
                               Manila
                                            14 dicembre 1994
S.E. ALESSANDRO SERAFINI
Ambasciatore
Ambasciata d'Italia
Salcedo Village, Makati,
Metro Manila
Eccellenza,
   ho l'onore di accusare ricevuta dalla Sua Nota in data 23 novembre
1994, il cui testo e' il seguente:
   "desidero fare riferimento all'Accordo bilaterale fra i nostri due
paesi,   firmato   il  6  luglio  1990  (qui  di  seguito  denominato
"Accordo"), allo scopo di dare attuazione  al  Processo  Verbale  sul
riscadenzamento  del  debito estero delle Filippine, firmato a Parigi
il 26 maggio 1989.
   Poiche' le procedure bancarie e di prelievo  di  cui  all'Articolo
III,  paragrafo  4)  dell'"Accordo"  non  sono  state finalizzate, ho
l'onore di proporre quanto segue:
1) il 100% del capitale ed il 75% degli  interessi  contrattuali  dei
   debiti  di  cui al paragrafo i) del preambolo dell'Accordo saranno
   versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni
   finanziarie  -  dal  Governo  delle  Filippine  (qui  di   seguito
   denominato il "Governo") tramite la Banca Centrale delle Filippine
   (qui  di  seguito denominata la "Banca") alla Sezione Speciale per
   l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione  (qui  di  seguito
   denominata  "SACE")  in  8 rate semestrali uguali e successive, la
   prima delle quali scadra' il 31 dicembre 1996, e  l'ultima  il  30
   giugno 2000;
2) il rimanente 25% degli interessi contrattuali dei debiti di cui al
   paragrafo  i)  del  preambolo  dell'Accordo  sara' versato - nella
   valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni  finanziarie  -
   dal  Governo  tramite la "Banca" alla "SACE" non appena possibile,
   ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1994;
3) il 100% del capitale ed il 100% degli interessi  contrattuali  dei
   debiti  di cui al paragrafo ii) del preambolo dell'Accordo saranno
   versati - nella valuta stabilita nei contratti o nelle convenzioni
   finanziarie - dal Governo tramite la "Banca" alla  "SACE"  con  le
   seguenti modalita':
   - il 25%    il 30 novembre 1994;
   - il 12,50% il 31 maggio 1995;
   - il 12,50% il 30 novembre 1995;
   - il 12,50% il 31 maggio 1996;
   - il 12,50% il 30 novembre 1996;
   - il 12,50% il 31 maggio 1997;
   - il 12,50% il 30 novembre 1997.
4)  Il  Governo, tramite la "Banca", si impegna a versare alla "SACE"
   gli interessi sui debiti indicati nella  presente  Lettera,  dalla
   data  di  scadenza  originaria  fino  alla completa estinzione dei
   debiti. Tali interessi saranno calcolati come segue:
   i)     dalla data  di  scadenza  del  debito  fino  alla  data  di
        corresponsione  dell'indennizzo  da  parte  della  "SACE", al
        tasso espressamente convenuto  per  i  versamenti  effettuati
        successivamente   alla   scadenza   nei   contratti  o  nelle
        convenzioni finanziarie ai sensi dei quali viene contratto il
        debito, oppure, nel caso in  cui  non  sia  stato  concordato
        alcun  tasso  di  interesse,  al  tasso indicato nei seguenti
        punti ii) e iii);
   ii)   dalla data di scadenza del debito fino al 30 giugno 1991, al
        tasso annuo dell'8,60%;
   iii) dal 1 luglio 1991 fino alla completa estinzione  del  debito,
        al tasso annuo del 7,40%.
5)   Gli   interessi  di  cui  al  precedente  paragrafo  4)  saranno
   trasferiti,  nella  valuta  stabilita  nei   contratti   o   nelle
   convenzioni finanziarie, con le seguenti modalita':
   -  per  i debiti di cui al precedente paragrafo 1), semestralmente
     (30 giugno - 31 dicembre), a partire dal 31 dicembre 1994;
   - per i debiti di cui al precedente paragrafo  2),  alla  data  di
     pagamento prevista in detto paragrafo;
   -  per  i debiti di cui al precedente paragrafo 3), semestralmente
     (31 maggio - 30 novembre), a partire dal 30 novembre 1994.
6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il  pagamento  delle  somme
   dovute  ai  sensi  dei  precedenti paragrafi 1), 2), 3) e 5) fosse
   ritardato, il Governo  versera'  e  trasferira'  alla  "SACE"  gli
   interessi  calcolati al tasso previsto al precedente paragrafo 4),
   punto iii), incrementato di 1 punto percentuale annuo.
7) Tranne che nei casi  appositamente  specificati,  le  disposizioni
   della  presente  Lettera  non  incideranno  sui  diritti  e  sugli
   obblighi dei singoli creditori, derivanti dai  contratti  e  dalle
   convenzioni originarie.
   Proporrei  che la presente Lettera e l'elenco dei debiti di cui ai
   precedenti paragrafi 1),  2)  e  3),  che  figurano  in  allegato,
   insieme   con   la  Sua  risposta  in  merito,  siano  considerate
   costituire un nuovo  Accordo  che  annulla  e  sostituisce  quello
   firmato il 6 luglio 1990, e che tale nuovo Accordo entri in vigore
   alla data della Sua risposta.
   La  prego  di  accettare,  Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
   considerazione."
   Ho l'onore di confermare che i termini enunciati  nella  Sua  Nota
   possono  essere  accettati  dal  Governo  della  Repubblica  delle
   Filippine, e che la Sua Nota, insieme con l'Allegato e la presente
   risposta, costituiscano un Accordo fra i due Governi  in  materia,
   che  sara' denominato "Terzo Accordo di Riscadenzamento del Debito
   fra le Filippine e l'Italia",  che  entrera'  in  vigore  in  data
   odierna.
   Ho  l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza i sensi della mia piu'
   alta considerazione.
ROMEO L. BERNARDO
Sottosegretario alle Finanze