(all. 17 - art. 1)
                                474.
                       Roma, 20 dicembre 1994
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica del Peru'
      concernente il consolidamento del debito estero peruviano
  di cui al processo verbale firmato a Parigi il 4 maggio 1993 (1)
                (Entrata in vigore: 20 dicembre 1994)

(1) Le Tabelle SACE non si pubblicano per motivi tecnici.
          ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
      CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO PERUVIANO
                     DI CUI AL PROCESSO VERBALE
                  FIRMATO A PARIGI IL 4 MAGGIO 1993
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Peru', nello spirito di  amicizia  e  di  cooperazione
economica  esistente  tra i due Paesi ed in applicazione del Processo
Verbale sulla ristrutturazione del debito estero peruviano firmato  a
Parigi il 4 maggio 1993, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
         Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento:
a)  dei  debiti,  per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza
   nel  periodo  1/1/1993-31//3/1996  e  non  regolati,  del  Governo
   peruviano  o  del  suo  settore  pubblico o dagli stessi garantiti
   nonche'  del  settore  privato  a  fronte  dei  quali  sia   stato
   effettuato,  prima del 30/9/1991, il versamento del corrispondente
   ammontare in valuta locale presso la Banca Centrale della  Riserva
   del   Peru',  riferentisi  a  forniture  di  beni  e  servizi,  ad
   esecuzione  di  lavori  nonche'  ad  operazioni  finanziarie   con
   regolamento  dilazionato  oltre  un  anno derivanti da contratti o
   convenzioni finanziarie conclusi prima del 1/1/1983, assistiti  da
   garanzia  assicurativa  dello  Stato Italiano per il tramite della
   Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito  all'Esportazione
   (in seguito denominata "SACE");
b)  del  debiti,  per  capitale ed interessi, in scadenza nel periodo
   1/1/1993-31/3/1996 e non regolati, derivanti  dall'Accordo  italo-
   peruviano  sottoscritto  il  2/9/1992 in applicazione delle Intese
   multilaterali  di  Parigi  del  17/9/1991  e  relativi  ai  debiti
   indicati all'Articolo I, paragrafi a), b), c), d) ed e) del citato
   Accordo italo-peruviano del 2/9/1992;
c)  dei  debiti,  per  capitale ed interessi, in scadenza nel periodo
   1/1/1993-31/3/1996 e non regolati, derivanti dall'applicazione  di
   quanto previsto all'Articolo III, paragrafo 3) dell'Accordo italo-
   peruviano  sottoscritto  il  2/9/1992 in applicazione delle Intese
   multilaterali di Parigi del 17/9/1991.
   I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al  presente
Accordo.  Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune
accordo fra le Parti.
   Resta inteso che i debiti, per  capitale  ed  interessi,  indicati
all'Articolo  I,  paragrafi  f),  g),  h)  ed  i) dell'Accordo italo-
peruviano sottoscritto  il  2/9/1992  in  applicazione  delle  Intese
multilaterali  di  Parigi  del  17/9/1991,  sono esclusi dal presente
consolidamento  e  dovranno  essere  regolati  alle date previste dal
citato Accordo del 2/9/1992.
                             ARTICOLO II
1) I debiti di cui al  precedente  Articolo  I,  paragrafi  a)  e  b)
   saranno  rimborsati  -  nelle  valute  indicate  nei  contratti  o
   convenzioni  rispettivi  -  dalla  Direccion  General  De  Credito
   Publico  Del  Ministerio  De Economia Y Finanzas, agente in nome e
   per conto del Governo  della  Repubblica  del  Peru'  (in  seguito
   denominata  "DGCP"),  alla  "SACE"  in 14 rate semestrali uguali e
   consecutive la prima delle quali scadra' il  15  febbraio  2003  e
   l'ultima il 15 agosto 2009.
2)  I  debiti  di  cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno
   rimborsati - nelle valute indicate  nei  contratti  o  convenzioni
   rispettivi  -  dal  Governo della Repubblica del Peru', tramite la
   "DGCP", alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive  la
   prima  delle  quali  scadra' il 30 settembre 1996 e l'ultima il 31
   marzo 2002.
                            ARTICOLO III
1) Il Governo della Repubblica  del  Peru',  tramite  la  "DGCP",  si
   impegna  a  pagare ed a trasferire alla "SACE", nelle valute indi-
   cate nei contratti o convenzioni rispettivi, interessi relativi ai
   debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il
   periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito  sino  alla
   data del suo regolamento totale.
2)  i)      Gli  interessi  dovuti  sui debiti indicati al precedente
        Articolo I), paragrafi a) e b) saranno calcolati ai tassi  di
        interesse del 6,25% p.a. e del 7,90% p.a. rispettivamente per
        i  debiti  espressi  in  Dollari  USA  ed  in Lire Italiane e
        saranno regolati alla "SACE" in semestralita' (15 febbraio  -
        15 agosto), la prima delle quali scadra' il 15/2/1995.
   ii)  Il 50% degli interessi di cui al precedente punto i) maturati
        sino  al  31/12/1994  sara'  regolato  alla  SACE  in 10 rate
        semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra'
        il 30 settembre 1996 e l'ultima il 31 marzo 2001.
        Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Peru',
        tramite la "DGCP", si impegna a pagare ed a  trasferire  alla
        "SACE"  interessi  calcolati  dal  1  gennaio  1995  sino  al
        regolamento totale di tali debiti ai tassi di  interesse  del
        6,25%  p.a.  e  del  7,90% p.a., rispettivamente per i debiti
        espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane.  Tali  interessi
        saranno  regolati in semestralita' (31 marzo - 30 settembre),
        la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1995.
   iii) Il restante 50% degli interessi di cui  al  precedente  punto
        i),  maturati  sino  al  31/12/1994, sara' regolato alla SACE
        alle date previste nel medesimo punto i).
3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati  al  precedente  Articolo
   I),  paragrafo  c),  saranno  calcolati  ai tassi di interesse del
   6,25% p.a. e del 7,90% p.a. rispettivamente per i debiti  espressi
   in  Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE"
   in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre), la prima delle quali
   scadra' il 30/9/1995.
                             ARTICOLO IV
   Per  l'eventuale  ritardo nei pagamenti, superiore a 30 giorni, in
favore della "SACE", di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto
alle date previste, il Governo della Repubblica del Peru', tramite la
"DGCP", si impegna a trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa,
interessi nelle rispettive misure indicate  nel  precedente  Articolo
III, maggiorate di 0,50 punti percentuali.
                             ARTICOLO V
   Le disposizioni del presente Accordo potranno essere applicate dal
1/4/1994 al 31/3/1995 e dal 1/4/1995 al 31/3/1996 a condizione che le
previsioni  indicate  alla Sezione IV, rispettivamente paragrafi 4. e
5. del processo Verbale Multilaterale di Parigi  del  4  maggio  1993
risultino adempiute.
                             ARTICOLO VI
   Ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal  presente Accordo restano
impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e  gli
impegni  contrattualmente  assunti tra le Parti per le operazione cui
si  riferiscono  e  debiti  peruviani  menzionati   nell'Articolo   I
dell'Accordo stesso.
                            ARTICOLO VII
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto  a  Roma  il 20 dicembre 1994 in due originali, nelle lingue
italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                        PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                         REPUBBLICA DEL PERU'
(firma illeggibile)                         (firma illeggibile)