474. Roma, 20 dicembre 1994 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' concernente il consolidamento del debito estero peruviano di cui al processo verbale firmato a Parigi il 4 maggio 1993 (1) (Entrata in vigore: 20 dicembre 1994) (1) Le Tabelle SACE non si pubblicano per motivi tecnici. ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO PERUVIANO DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI IL 4 MAGGIO 1993 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero peruviano firmato a Parigi il 4 maggio 1993, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento: a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza nel periodo 1/1/1993-31//3/1996 e non regolati, del Governo peruviano o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti nonche' del settore privato a fronte dei quali sia stato effettuato, prima del 30/9/1991, il versamento del corrispondente ammontare in valuta locale presso la Banca Centrale della Riserva del Peru', riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1/1/1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE"); b) del debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/1/1993-31/3/1996 e non regolati, derivanti dall'Accordo italo- peruviano sottoscritto il 2/9/1992 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 17/9/1991 e relativi ai debiti indicati all'Articolo I, paragrafi a), b), c), d) ed e) del citato Accordo italo-peruviano del 2/9/1992; c) dei debiti, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/1/1993-31/3/1996 e non regolati, derivanti dall'applicazione di quanto previsto all'Articolo III, paragrafo 3) dell'Accordo italo- peruviano sottoscritto il 2/9/1992 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 17/9/1991. I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti. Resta inteso che i debiti, per capitale ed interessi, indicati all'Articolo I, paragrafi f), g), h) ed i) dell'Accordo italo- peruviano sottoscritto il 2/9/1992 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 17/9/1991, sono esclusi dal presente consolidamento e dovranno essere regolati alle date previste dal citato Accordo del 2/9/1992. ARTICOLO II 1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e b) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dalla Direccion General De Credito Publico Del Ministerio De Economia Y Finanzas, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica del Peru' (in seguito denominata "DGCP"), alla "SACE" in 14 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 15 febbraio 2003 e l'ultima il 15 agosto 2009. 2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dal Governo della Repubblica del Peru', tramite la "DGCP", alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1996 e l'ultima il 31 marzo 2002. ARTICOLO III 1) Il Governo della Repubblica del Peru', tramite la "DGCP", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE", nelle valute indi- cate nei contratti o convenzioni rispettivi, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale. 2) i) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I), paragrafi a) e b) saranno calcolati ai tassi di interesse del 6,25% p.a. e del 7,90% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in semestralita' (15 febbraio - 15 agosto), la prima delle quali scadra' il 15/2/1995. ii) Il 50% degli interessi di cui al precedente punto i) maturati sino al 31/12/1994 sara' regolato alla SACE in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1996 e l'ultima il 31 marzo 2001. Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Peru', tramite la "DGCP", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati dal 1 gennaio 1995 sino al regolamento totale di tali debiti ai tassi di interesse del 6,25% p.a. e del 7,90% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane. Tali interessi saranno regolati in semestralita' (31 marzo - 30 settembre), la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1995. iii) Il restante 50% degli interessi di cui al precedente punto i), maturati sino al 31/12/1994, sara' regolato alla SACE alle date previste nel medesimo punto i). 3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I), paragrafo c), saranno calcolati ai tassi di interesse del 6,25% p.a. e del 7,90% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre), la prima delle quali scadra' il 30/9/1995. ARTICOLO IV Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, superiore a 30 giorni, in favore della "SACE", di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il Governo della Repubblica del Peru', tramite la "DGCP", si impegna a trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa, interessi nelle rispettive misure indicate nel precedente Articolo III, maggiorate di 0,50 punti percentuali. ARTICOLO V Le disposizioni del presente Accordo potranno essere applicate dal 1/4/1994 al 31/3/1995 e dal 1/4/1995 al 31/3/1996 a condizione che le previsioni indicate alla Sezione IV, rispettivamente paragrafi 4. e 5. del processo Verbale Multilaterale di Parigi del 4 maggio 1993 risultino adempiute. ARTICOLO VI Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazione cui si riferiscono e debiti peruviani menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 20 dicembre 1994 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU' (firma illeggibile) (firma illeggibile)