(all. 20 - art. 1)
                                477.
                       Roma, 14 febbraio 1995
                      Accordo di consolidamento
                     tra la Repubblica Italiana
                    e la Repubblica dell'Ecuador
                (Entrata in vigore: 14 febbraio 1995)
                      ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO
       FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di  cooperazione
economica  esistente  tra i due Paesi ed in applicazione del Processo
Verbale sulla ristrutturazione del debito estero ecuadoriano  firmato
a Parigi il 27 giugno 1994, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
         Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento:
a) dei debiti del Governo della Repubblica dell'Ecuador o del settore
   pubblico ecuadoriano ovvero di quelli beneficianti di garanzia del
   Governo  ecuadoriano,  per  capitale ed interessi, in scadenza nel
   periodo 1.7.1994 -  31.12.1994  e  non  regolati,  riferentisi  ad
   operazioni  commerciali  e finanziarie con regolamento dilazionato
   oltre un anno derivanti da  contratti  o  convenzioni  finanziarie
   conclusi   prima   del  1  gennaio  1983,  assistiti  da  garanzia
   assicurativa dello Stato Italiano per  il  tramite  della  Sezione
   Speciale  per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione (in
   seguito denominata "SACE") nonche' agli Accordi  italo-ecuadoriani
   firmati  il 27.5.1986 ed il 22.5.1989 in applicazione delle Intese
   multilaterali  di  Parigi  rispettivamente  del  24.4.1985  e  del
   20.1.1988;
b) dei debiti delle stesse categorie di quelli indicati al precedente
   paragrafo  a), per capitale ed interessi, arretrati al 30.6.1994 e
   non ancora regolati;
c) dei debiti, per interessi, arretrati al  30.6.1994  e  non  ancora
   regolati,  derivanti  dagli  Accordi  italo-ecuadoriani firmati il
   30.10.1990  ed  il  28.7.1992   in   applicazione   delle   Intese
   multilaterali  di  Parigi  rispettivamente  del  24.10.1989  e del
   20.1.1992.
   I debiti in questione sono elencati  negli  allegati  al  presente
   Accordo.  Gli  ammontari  indicati  potranno  essere modificati di
   comune accordo fra le Parti.
                             ARTICOLO II
1) I debiti di cui al  precedente  Articolo  I,  paragrafi  a)  e  b)
   saranno   rimborsati  e  trasferiti,  nella  valuta  indicata  nei
   contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, dal  Governo
   della  Repubblica  dell'Ecuador (in seguito denominato "GOVERNO"),
   alla "SACE", in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la  prima
   delle  quali  scadra'  il 31 marzo 2003 e l'ultima il 30 settembre
   2009.
2) I debiti di cui al precedente Articolo  I,  paragrafo  c)  saranno
   rimborsati  e  trasferiti,  nella  valuta indicata nei contratti o
   nelle  convenzioni  finanziarie  rispettivi,  dal  "GOVERNO"  alla
   "SACE" come segue:
   - 25% entro il 30 novembre 1994;
   - 25% entro il 31 gennaio 1995;
   - 25% entro il 30 aprile 1995;
   - 25% entro il 31 luglio 1995.
                            ARTICOLO III
1)  Sull'ammontare  totale  di ciascun debito, il cui pagamento viene
   ristrutturato ai sensi  del  presente  Accordo,  il  "GOVERNO"  si
   impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati a
   decorrere  dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo
   regolamento totale, come segue:
   a) dalla data di scadenza alla data dell'indennizzo da parte della
      "SACE", ai tassi di interesse di ritardato  pagamento  previsti
      nei  contratti  o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non
      siano espressamente indicati, al tasso di  interesse  stabilito
      al successivo alinea b);
   b)  dalla data dell'indennizzo da parte della "SACE" alla data del
      regolamento del debito, al tasso di interesse del 7,5% p.a.
2) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 1)  saranno  regolati
   nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie come
   segue:
   a)  per  quanto  concerne i debiti indicati al precedente Articolo
      II, paragrafo 1), in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre),
      la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1995.
   b) per quanto concerne i debiti indicati  al  precedente  Articolo
      II,   paragrafo   2),   alle  medesime  date  previste  per  il
      regolamento dei debiti  stessi  ad  eccezione  degli  interessi
      relativi alla scadenza del 30 novembre 1994 che dovranno essere
      pagati il 31 gennaio 1995.
3)  La  "SACE"  provvedera'  a  trasmettere  al  "GOVERNO" i piani di
   rimborso dei debiti di  cui  al  precedente  Articolo  II  nonche'
   l'ammontare  e le modalita' di calcolo degli interessi dovuti come
   previsto  al  precedente  paragrafo  1)  del  presente   Articolo.
   Eventuali  osservazioni  dovranno essere formulate entro 40 giorni
   dalla ricezione. Decorso tale termine i piani  di  rimborso  e  le
   modalita' di calcolo di cui sopra saranno considerati approvati.
                             ARTICOLO IV
   Il  "GOVERNO"  si impegna a regolare alla "SACE" i debiti insoluti
alla data del 27.6.1994 non rientranti nel presente Accordo, relativi
ad operazioni assicurate dalla "SACE". I relativi ammontari  dovranno
essere  riconciliati  tra il "GOVERNO" e la "SACE" entro il 30 aprile
1995,   sulla   base   delle   liste   corredate   della   necessaria
documentazione  che  la  "SACE"  dovra'  trasmettere al "GOVERNO" non
oltre il 28 febbraio  1995.  Le  modalita'  di  rimborso  dei  debiti
riconciliati  saranno  definite  entro  sessanta giorni dalla data di
riconciliazione.
                             ARTICOLO V
   Per l'eventuale ritardo, superiore a 30 giorni, nei  pagamenti  di
cui  ai  precedenti Articolo II e III rispetto alle date previste, il
"GOVERNO"   corrispondera'   su   richiesta   della    "SACE",    con
sollecitudine, interessi nella misura indicata al precedente Articolo
III, paragrafo 1) b) maggiorati di 0,5 punti percentuali p.a.
                             ARTICOLO VI
   Ad  eccezione  di  quanto  previsto  dal presente Accordo, restano
impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e  gli
impegni  contrattualmente  assunti tra le Parti per le operazioni cui
si  riferiscono  i  debiti  menzionati  all'Articolo  I  dell'Accordo
stesso.
                            ARTICOLO VII
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
   Fatto  a  Roma  il 14 febbraio 1995 in due originali, nelle lingue
italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA                      PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                       REPUBBLICA DELL'ECUADOR
(firma illeggibile)                         (firma illeggibile)