477. Roma, 14 febbraio 1995 Accordo di consolidamento tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador (Entrata in vigore: 14 febbraio 1995) ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero ecuadoriano firmato a Parigi il 27 giugno 1994, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento: a) dei debiti del Governo della Repubblica dell'Ecuador o del settore pubblico ecuadoriano ovvero di quelli beneficianti di garanzia del Governo ecuadoriano, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1.7.1994 - 31.12.1994 e non regolati, riferentisi ad operazioni commerciali e finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1 gennaio 1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE") nonche' agli Accordi italo-ecuadoriani firmati il 27.5.1986 ed il 22.5.1989 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 24.4.1985 e del 20.1.1988; b) dei debiti delle stesse categorie di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi, arretrati al 30.6.1994 e non ancora regolati; c) dei debiti, per interessi, arretrati al 30.6.1994 e non ancora regolati, derivanti dagli Accordi italo-ecuadoriani firmati il 30.10.1990 ed il 28.7.1992 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 24.10.1989 e del 20.1.1992. I debiti in questione sono elencati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti. ARTICOLO II 1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e b) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador (in seguito denominato "GOVERNO"), alla "SACE", in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra' il 31 marzo 2003 e l'ultima il 30 settembre 2009. 2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, dal "GOVERNO" alla "SACE" come segue: - 25% entro il 30 novembre 1994; - 25% entro il 31 gennaio 1995; - 25% entro il 30 aprile 1995; - 25% entro il 31 luglio 1995. ARTICOLO III 1) Sull'ammontare totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" interessi calcolati a decorrere dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale, come segue: a) dalla data di scadenza alla data dell'indennizzo da parte della "SACE", ai tassi di interesse di ritardato pagamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, al tasso di interesse stabilito al successivo alinea b); b) dalla data dell'indennizzo da parte della "SACE" alla data del regolamento del debito, al tasso di interesse del 7,5% p.a. 2) Gli interessi di cui al precedente paragrafo 1) saranno regolati nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie come segue: a) per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 1), in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre), la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1995. b) per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 2), alle medesime date previste per il regolamento dei debiti stessi ad eccezione degli interessi relativi alla scadenza del 30 novembre 1994 che dovranno essere pagati il 31 gennaio 1995. 3) La "SACE" provvedera' a trasmettere al "GOVERNO" i piani di rimborso dei debiti di cui al precedente Articolo II nonche' l'ammontare e le modalita' di calcolo degli interessi dovuti come previsto al precedente paragrafo 1) del presente Articolo. Eventuali osservazioni dovranno essere formulate entro 40 giorni dalla ricezione. Decorso tale termine i piani di rimborso e le modalita' di calcolo di cui sopra saranno considerati approvati. ARTICOLO IV Il "GOVERNO" si impegna a regolare alla "SACE" i debiti insoluti alla data del 27.6.1994 non rientranti nel presente Accordo, relativi ad operazioni assicurate dalla "SACE". I relativi ammontari dovranno essere riconciliati tra il "GOVERNO" e la "SACE" entro il 30 aprile 1995, sulla base delle liste corredate della necessaria documentazione che la "SACE" dovra' trasmettere al "GOVERNO" non oltre il 28 febbraio 1995. Le modalita' di rimborso dei debiti riconciliati saranno definite entro sessanta giorni dalla data di riconciliazione. ARTICOLO V Per l'eventuale ritardo, superiore a 30 giorni, nei pagamenti di cui ai precedenti Articolo II e III rispetto alle date previste, il "GOVERNO" corrispondera' su richiesta della "SACE", con sollecitudine, interessi nella misura indicata al precedente Articolo III, paragrafo 1) b) maggiorati di 0,5 punti percentuali p.a. ARTICOLO VI Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo, restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I dell'Accordo stesso. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 14 febbraio 1995 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ECUADOR (firma illeggibile) (firma illeggibile)