463. Lima, 17 dicembre 1993 Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Peru' in materia di adozione internazionale di minori (Entrata in vigore: 1 marzo 1995) CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI I GOVERNI D'ITALIA E DEL PERU' - Riconoscendo che la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 considera l'adozione internazionale come sussidiaria per la protezione del fanciullo, che non possa essere adottato ne' adeguatamente tutelato nel proprio paese di origine; - Riconoscendo che il principio dell'interesse superiore del fanciullo e' il fondamento e la base interpretativa del presente strumento giuridico; - Riconoscendo l'importanza di contemplare e salvaguardare il diritto all'identita' culturale del minore; - Riconoscendo che il minore interessato dall'adozione internazionale deve avere garanzie equivalenti a quelle di cui gode il minore dichiarato adottabile nello Stato; - Considerando che l'adozione dei minori deve essere realizzata da autorita' competenti e non deve produrre alcun beneficio indebito per le persone coinvolte nel processo; - Considerando che le Parti desiderano ispirare i loro rapporti in materia di adozione dei minori alla maggiore sicurezza reciproca; hanno concordato le seguenti disposizioni: TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ARTICOLO I La presente Convenzione ha come scopo: 1. instaurare un sistema di cooperazione tra le Parti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la totale eliminazione e la prevenzione della sottrazione, del traffico, della tratta e della vendita dei minori; 2. assicurare il riconoscimento reciproco delle adozioni effettuate in base alla presente Convenzione. ARTICOLO 2 1) Agli effetti della presente Convenzione s'intende per "minore" ogni persona minore degli anni diciotto. La Convenzione e' altresi' applicabile a coloro che compiono diciotto anni dopo l'inizio del procedimento di adozione. 2) La Convenzione e' applicabile al caso del minore cittadino di uno degli Stati Parte, adottato da cittadini dell'altro Stato; e' applicabile, inoltre, agli apolidi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati, qualora siano adottati da cittadini dell'altro Stato. TITOLO II - AUTORITA' CENTRALI ED ORGANISMI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE PROCEDURE DI ADOZIONE ARTICOLO 3 1. Le Parti contraenti designeranno le rispettive Autorita' Centrali, incaricate di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. 2. Le Autorita' Centrali possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla Parte proponente e accettati dall'altra Parte. 3. Le Autorita' Centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorita' competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente Convenzione, nelle Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia. ARTICOLO 4 Le Parti contraenti s'impegnano reciprocamente a riconoscere soltanto le adozioni internazionali realizzate in conformita' alla presente Convenzione, tramite le Autorita' Centrali o gli organismi autorizzati indicati nell'articolo 3. ARTICOLO 5 1. Le Autorita' Centrali o gli organismi da esse autorizzati collaborano fra loro e promuovono la collaborazione delle autorita' competenti dei rispettivi Stati per assicurare la protezione dei minori adottabili e raggiungere gli altri obiettivi della Convenzione; in particolare, esse realizzano e seguono, di concerto fra loro, la fase pre-adottiva, che consiste nell'assegnazione di un minore adottabile alle persone ritenute piu' idonee ad averlo in adozione e seguono la fase posteriore al provvedimento giudiziario. 2. Le Autorita' Centrali s'informano reciprocamente sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su ogni altra questione di carattere generale riguardante l'adozione; mantengono continui contatti in merito al funzionamento della Convenzione e provvedono ad eliminare gli ostacoli che potrebbero impedirne la realizzazione. ARTICOLO 6 Le Autorita' Centrali, direttamente o tramite gli organismi autorizzati, prendono provvedimenti appropriati per: 1. conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e degli aspiranti all'adozione, anche con riferimento alla buona riuscita dell'inserimento del minore presso gli adottanti; 2. facilitare, seguire ed attuare il procedimento di adozione; 3. impedire benefici materiali indebiti connessi all'adozione e impedire qualunque pratica contraria agli obbiettivi della Convenzione; 4. realizzare e promuovere le attivita' di controllo in materia di adozione nei rispettivi Stati; 5. scambiarsi mutuamente elementi di valutazione in merito alle adozioni internazionali realizzate in conformita' alla presente Convenzione, mediante rapporti almeno semestrali, per un periodo di tre anni. ARTICOLO 7 Le adozioni considerate nella presente Convenzione hanno luogo quando: 1. il giudice competente abbia dichiarato il minore in stato di abbandono o adottabile; 2. l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine del minore abbia verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore del minore stesso; 3. l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza del minore garantisca che gli aspiranti all'adozione sono stati dichiarati idonei all'adozione internazionale e sono i piu' indicati ad adottare il minore proposto; 4. l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza garantisca che il minore sara' autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente in tale Stato; 5. l'Autorita' Centrale dello Stato di origine, conclusa la fase pre- adottiva, abbia assegnato, per quanto di sua competenza, il minore agli aspiranti all'adozione. TITOLO III - PROCEDIMENTO ARTICOLO 8 1. Gli aspiranti all'adozione, in possesso della dichiarazione di idoneita', indirizzano la domanda all'Autorita' Centrale dello Stato cui appartengono per cittadinanza o ad uno degli organismi autorizzati. 2. L'Autorita' Centrale o l'organismo autorizzato che riceve la domanda invia all'Autorita' Centrale dell'altro Stato tutte le informazioni e i documenti relativi a: - identita' e stato personale degli aspiranti all'adozione, inclusa una fotografia recente; - la loro capacita', le qualita' morali e l'attitudine all'adozione; - la loro situazione personale, compresi i precedenti giudiziari, la situazione familiare e di salute fisica e mentale; - la loro condizione sociale ed economica; - le motivazioni che li inducono all'adozione; - le indicazioni circa il minore o i minori che gli aspiranti desiderano adottare. 3. Tutti i documenti devono essere legalizzati dalla rispettiva autorita' consolare e tradotti ufficialmente nella lingua del paese di origine del minore. ARTICOLO 9 L'Autorita' Centrale dello Stato d'origine del minore o gli organismi autorizzati trasmettono all'Autorita' Centrale o all'organismo autorizzato dell'altro Stato tutte le informazioni concernenti l'eta', il sesso, le condizioni fisiche, lo stato di sa- lute e le eventuali particolari necessita' del minore adottabile che si ritiene di dover assegnare ai richiedenti. ARTICOLO 10 Le Autorita' Centrali o gli organismi autorizzati, allorche' concordano circa l'assegnazione di uno o piu' minori adottabili ai richiedenti, pongono in essere il procedimento necessario, secondo le leggi del proprio Stato, per giungere all'adozione e si mantengono reciprocamente informati su tale procedimento e sulle modalita' attuate per portarlo a buon fine. ARTICOLO 11 L'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza del minore garantisce, secondo la propria legislazione nazionale, il compimento di tutte le azioni necessarie per il riconoscimento dell'adozione e ne informa l'Autorita' Centrale dello Stato di origine del minore, trasmettendo la documentazione pertinente. ARTICOLO 12 Qualora, nel corso del procedimento per l'adozione, si verifichino impedimenti tali che, considerato il superiore interesse del minore, rendono inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'Autorita' Centrale che constati tale impedimento ne informa immediatamente l'Autorita' Centrale dell'altro Stato allo scopo di stabilire, d'accordo fra loro, le misure piu' appropriate da prendere per la salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'Autorita' Centrale assicura la protezione totale del minore fino all'attuazione della misura di protezione definitiva. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 13 Le Autorita' Centrali assicurano la conservazione di tutte le informazioni relative alle origini del minore ed alla sua famiglia, se nota, in un registro delle adozioni, cui e' possibile accedere con le autorizzazioni necessarie, nei limiti stabiliti dalle leggi di entrambi gli Stati. ARTICOLO 14 Ogni autorita' competente, la quale verifichi che non e' stata rispettata qualche disposizione della presente Convenzione, o che esista il rischio manifesto che non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorita' Centrale dello Stato da cui dipende, affinche' siano presi gli adeguati provvedimenti. ARTICOLO 15 1. La durata della presente Convenzione e' indefinita. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla ratifica o approvazione da parte di entrambi gli Stati. 2. Ciascuno Stato contraente puo' denunziare la Convenzione, mediante notifica indirizzata per iscritto all'altra Parte. La denunzia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente la data di ricezione della notifica. 3. Le procedure di adozione in corso al momento della denunzia sono condotte a termine anche oltre la scadenza del periodo indicato al comma 2. 4. Ciascuna Parte puo' presentare emendamenti, i quali avranno effetto dopo tre mesi dalla data di accettazione da parte dell'altra. ARTICOLO 16 La Convenzione non si applica alle adozioni in casi eccezionali o particolari previsti dalla legislazione di ciascuno dei due Stati. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Lima (Peru'), il diciassette dicembre millenovecentonovantatre', nelle lingue italiana e spagnola, in due originali facenti ugualmente fede. p. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA p. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL PERU' Bernardino OSIO Ing. Manuel VARA OCHOA AMBASCIATORE D'ITALIA IN PERU' MINISTRO DELLA PRESIDENZA