(all. 6 - art. 1)
                                463.
                       Lima, 17 dicembre 1993
  Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Peru'
           in materia di adozione internazionale di minori
                  (Entrata in vigore: 1 marzo 1995)
                           CONVENZIONE TRA
          LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERU'
           IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
                   I GOVERNI D'ITALIA E DEL PERU'
-    Riconoscendo  che  la  Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo
   approvata  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  il  20
   novembre 1989 considera l'adozione internazionale come sussidiaria
   per la protezione del fanciullo, che non possa essere adottato ne'
   adeguatamente tutelato nel proprio paese di origine;
-    Riconoscendo  che  il  principio  dell'interesse  superiore  del
   fanciullo e' il fondamento e la base interpretativa  del  presente
   strumento giuridico;
-    Riconoscendo  l'importanza  di  contemplare  e  salvaguardare il
   diritto all'identita' culturale del minore;
-      Riconoscendo   che   il   minore   interessato   dall'adozione
   internazionale  deve  avere  garanzie  equivalenti a quelle di cui
   gode il minore dichiarato adottabile nello Stato;
-  Considerando che l'adozione dei minori deve essere  realizzata  da
   autorita'  competenti e non deve produrre alcun beneficio indebito
   per le persone coinvolte nel processo;
-  Considerando che le Parti desiderano ispirare i loro  rapporti  in
   materia di adozione dei minori alla maggiore sicurezza reciproca;
    hanno concordato le seguenti disposizioni:
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
                             ARTICOLO I
   La presente Convenzione ha come scopo:
1.  instaurare  un sistema di cooperazione tra le Parti che assicuri,
   nei  procedimenti  di  adozione,  la  totale  eliminazione  e   la
   prevenzione  della sottrazione, del traffico, della tratta e della
   vendita dei minori;
2. assicurare il riconoscimento reciproco delle  adozioni  effettuate
   in base alla presente Convenzione.
                             ARTICOLO 2
1)  Agli  effetti  della  presente Convenzione s'intende per "minore"
   ogni  persona  minore  degli  anni  diciotto.  La  Convenzione  e'
   altresi'  applicabile  a  coloro  che  compiono diciotto anni dopo
   l'inizio del procedimento di adozione.
2) La Convenzione e' applicabile al caso del minore cittadino di  uno
   degli  Stati  Parte,  adottato  da  cittadini dell'altro Stato; e'
   applicabile, inoltre, agli apolidi che si trovano  nel  territorio
   di  uno  dei  due  Stati,  qualora  siano  adottati  da  cittadini
   dell'altro Stato.
TITOLO II - AUTORITA' CENTRALI ED ORGANISMI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE
            PROCEDURE DI ADOZIONE
                             ARTICOLO 3
1. Le Parti contraenti designeranno le rispettive Autorita' Centrali,
   incaricate  di  adempiere  gli  obblighi  derivanti dalla presente
   Convenzione.
2. Le Autorita' Centrali possono delegare le loro funzioni o parte di
   esse ad organismi  pubblici  o  privati,  debitamente  autorizzati
   dalla Parte proponente e accettati dall'altra Parte.
3.  Le  Autorita' Centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da
   esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a  questi,
   da  parte  delle  autorita' competenti, delle sanzioni conseguenti
   alle omissioni od alle  violazioni  delle  norme  contenute  nella
   presente  Convenzione,  nelle  Convenzioni  internazionali e nelle
   leggi a tutela dell'infanzia.
                             ARTICOLO 4
   Le  Parti  contraenti  s'impegnano  reciprocamente  a  riconoscere
soltanto  le  adozioni  internazionali realizzate in conformita' alla
presente Convenzione, tramite le Autorita' Centrali o  gli  organismi
autorizzati indicati nell'articolo 3.
                             ARTICOLO 5
1.  Le  Autorita'  Centrali  o  gli  organismi  da  esse  autorizzati
   collaborano  fra  loro  e  promuovono  la   collaborazione   delle
   autorita'  competenti  dei  rispettivi  Stati  per  assicurare  la
   protezione dei minori adottabili e raggiungere gli altri obiettivi
   della Convenzione; in particolare, esse realizzano e  seguono,  di
   concerto   fra   loro,   la   fase   pre-adottiva,   che  consiste
   nell'assegnazione di un minore adottabile  alle  persone  ritenute
   piu'  idonee ad averlo in adozione e seguono la fase posteriore al
   provvedimento giudiziario.
2. Le Autorita' Centrali s'informano reciprocamente sulle  rispettive
   legislazioni  nazionali  in  materia  di  adozione e su ogni altra
   questione di carattere generale riguardante l'adozione; mantengono
   continui contatti in merito al funzionamento della  Convenzione  e
   provvedono  ad  eliminare gli ostacoli che potrebbero impedirne la
   realizzazione.
                             ARTICOLO 6
   Le  Autorita'  Centrali,  direttamente  o  tramite  gli  organismi
autorizzati, prendono provvedimenti appropriati per:
1.  conservare  e scambiare informazioni relative alla situazione del
   minore e degli aspiranti all'adozione, anche con riferimento  alla
   buona riuscita dell'inserimento del minore presso gli adottanti;
2. facilitare, seguire ed attuare il procedimento di adozione;
3.  impedire  benefici  materiali  indebiti  connessi  all'adozione e
   impedire  qualunque  pratica  contraria  agli   obbiettivi   della
   Convenzione;
4.  realizzare  e  promuovere le attivita' di controllo in materia di
   adozione nei rispettivi Stati;
5. scambiarsi mutuamente  elementi  di  valutazione  in  merito  alle
   adozioni  internazionali  realizzate  in conformita' alla presente
   Convenzione, mediante rapporti almeno semestrali, per  un  periodo
   di tre anni.
                             ARTICOLO 7
   Le  adozioni  considerate  nella  presente Convenzione hanno luogo
quando:
1. il giudice competente abbia  dichiarato  il  minore  in  stato  di
   abbandono o adottabile;
2.  l'Autorita'  Centrale  dello  Stato  d'origine  del  minore abbia
   verificato che l'adozione  internazionale  risponde  all'interesse
   superiore del minore stesso;
3.  l'Autorita'  Centrale  dello  Stato  di  accoglienza  del  minore
   garantisca che gli aspiranti all'adozione  sono  stati  dichiarati
   idonei  all'adozione  internazionale  e  sono  i  piu' indicati ad
   adottare il minore proposto;
4. l'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza garantisca che  il
   minore sara' autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente in
   tale Stato;
5. l'Autorita' Centrale dello Stato di origine, conclusa la fase pre-
   adottiva, abbia assegnato, per quanto di sua competenza, il minore
   agli aspiranti all'adozione.
TITOLO III - PROCEDIMENTO
                             ARTICOLO 8
1.  Gli  aspiranti  all'adozione,  in possesso della dichiarazione di
   idoneita', indirizzano la  domanda  all'Autorita'  Centrale  dello
   Stato  cui  appartengono per cittadinanza o ad uno degli organismi
   autorizzati.
2. L'Autorita' Centrale  o  l'organismo  autorizzato  che  riceve  la
   domanda  invia  all'Autorita'  Centrale  dell'altro Stato tutte le
   informazioni e i documenti relativi a:
   -  identita'  e  stato  personale  degli  aspiranti  all'adozione,
     inclusa una fotografia recente;
   -   la   loro   capacita',   le  qualita'  morali  e  l'attitudine
     all'adozione;
   - la loro situazione personale, compresi i precedenti  giudiziari,
     la situazione familiare e di salute fisica e mentale;
   - la loro condizione sociale ed economica;
   - le motivazioni che li inducono all'adozione;
   -  le  indicazioni  circa  il  minore o i minori che gli aspiranti
     desiderano adottare.
3. Tutti i  documenti  devono  essere  legalizzati  dalla  rispettiva
   autorita'  consolare  e  tradotti  ufficialmente  nella lingua del
   paese di origine del minore.
                             ARTICOLO 9
   L'Autorita' Centrale  dello  Stato  d'origine  del  minore  o  gli
organismi    autorizzati   trasmettono   all'Autorita'   Centrale   o
all'organismo autorizzato  dell'altro  Stato  tutte  le  informazioni
concernenti  l'eta', il sesso, le condizioni fisiche, lo stato di sa-
lute e le eventuali particolari necessita' del minore adottabile  che
si ritiene di dover assegnare ai richiedenti.
                             ARTICOLO 10
   Le  Autorita'  Centrali  o  gli  organismi  autorizzati, allorche'
concordano circa l'assegnazione di uno o piu'  minori  adottabili  ai
richiedenti, pongono in essere il procedimento necessario, secondo le
leggi  del  proprio  Stato, per giungere all'adozione e si mantengono
reciprocamente informati  su  tale  procedimento  e  sulle  modalita'
attuate per portarlo a buon fine.
                             ARTICOLO 11
   L'Autorita'   Centrale  dello  Stato  di  accoglienza  del  minore
garantisce, secondo la propria legislazione nazionale, il  compimento
di  tutte  le azioni necessarie per il riconoscimento dell'adozione e
ne informa l'Autorita' Centrale dello Stato di  origine  del  minore,
trasmettendo la documentazione pertinente.
                             ARTICOLO 12
   Qualora, nel corso del procedimento per l'adozione, si verifichino
impedimenti  tali che, considerato il superiore interesse del minore,
rendono  inopportuno  il  riconoscimento  dell'adozione,  l'Autorita'
Centrale  che  constati  tale  impedimento  ne informa immediatamente
l'Autorita'  Centrale  dell'altro  Stato  allo  scopo  di  stabilire,
d'accordo  fra  loro,  le  misure piu' appropriate da prendere per la
salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'Autorita'
Centrale assicura la protezione totale del minore fino all'attuazione
della misura di protezione definitiva.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
                             ARTICOLO 13
   Le Autorita' Centrali assicurano  la  conservazione  di  tutte  le
informazioni  relative  alle origini del minore ed alla sua famiglia,
se nota, in un registro delle adozioni, cui e' possibile accedere con
le autorizzazioni necessarie, nei limiti  stabiliti  dalle  leggi  di
entrambi gli Stati.
                             ARTICOLO 14
   Ogni  autorita'  competente,  la  quale verifichi che non e' stata
rispettata qualche disposizione della  presente  Convenzione,  o  che
esista  il  rischio  manifesto  che  non  sia  rispettata, ne informa
immediatamente l'Autorita'  Centrale  dello  Stato  da  cui  dipende,
affinche' siano presi gli adeguati provvedimenti.
                             ARTICOLO 15
1.  La durata della presente Convenzione e' indefinita. Essa entra in
   vigore il primo giorno del mese  successivo  allo  spirare  di  un
   periodo di tre mesi seguente alla ratifica o approvazione da parte
   di entrambi gli Stati.
2. Ciascuno Stato contraente puo' denunziare la Convenzione, mediante
   notifica  indirizzata per iscritto all'altra Parte. La denunzia ha
   effetto dal primo giorno del mese successivo allo  spirare  di  un
   periodo di sei mesi seguente la data di ricezione della notifica.
3.  Le  procedure di adozione in corso al momento della denunzia sono
   condotte a termine anche oltre la scadenza del periodo indicato al
   comma 2.
4. Ciascuna  Parte  puo'  presentare  emendamenti,  i  quali  avranno
   effetto  dopo  tre  mesi  dalla  data  di  accettazione  da  parte
   dell'altra.
                             ARTICOLO 16
   La Convenzione non si applica alle adozioni in casi eccezionali  o
particolari previsti dalla legislazione di ciascuno dei due Stati.
   In  fede  di  che  i  sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato la presente Convenzione.
   Fatta    a    Lima    (Peru'),     il     diciassette     dicembre
millenovecentonovantatre',  nelle  lingue italiana e spagnola, in due
originali facenti ugualmente fede.
p. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA        p. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
       ITALIANA                              DEL PERU'
    Bernardino OSIO                       Ing. Manuel VARA OCHOA
AMBASCIATORE D'ITALIA IN PERU'          MINISTRO DELLA PRESIDENZA