466. Tirana, 9 settembre 1994 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania concernente il consolidamento del debito estero dell'Albania di cui ai termini di riferimento del "Club di Parigi del 15 dicembre 1993" con Allegato (1) (Entrata in vigore: 9 settembre 1994) (1) L'Allegato, consistente in tabelle SACE, per motivi tecnici non si pubblica ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO DELL'ALBANIA DI CUI AI TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CLUB DI PARIGI DEL 15/12/1993 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione dei "Termini di Riferimento" del Club di Parigi del 15 Dicembre 1993 sulla ristrutturazione del debito estero dell'Albania hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza sino al 30 Settembre 1993, e non regolati, del Governo della Repubblica d'Albania o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato entro un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 30/9/1993, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE"). I debiti in questione sono dettagliati nell'allegato al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni rispettivi - dal Governo della Repubblica d'Albania (in seguito denominato "Governo"), alla "SACE" come segue: - 5,0 % il 30/06/1996; - 5,0 % il 31/12/1996; - 7,5 % il 30/06/1997; - 7,5 % il 31/12/1997; - 10,0 % il 30/06/1998; - 10,0 % il 31/12/1998; - 12,5 % il 30/06/1999; - 12,5 % il 31/12/1999; - 15,0 % il 30/06/2000; - 15,0 % il 31/12/2000. ARTICOLO III Il "Governo" si impegna a regolare alla "SACE", nelle valute indi- cate nei contratti o convenzioni rispettivi, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo, per il periodo intercorrente dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale, calcolati ai tassi di interesse del 7,16% p.a. e del 10,25% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire italiane. Tali interessi saranno regolati alla "SACE" in semestralita' (30 giugno - 31 Dicembre), la prima delle quali scadra' il 31/12/1994). ARTICOLO IV Il "Governo" si impegna a regolare alla "SACE" il piu' presto possibile e comunque non oltre il 30/09/94 i debiti insoluti non rientranti nel presente Accordo relativi ad operazioni assicurate dalla "SACE". ARTICOLO V Per l'eventuale ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date previste, il "Governo" si impegna a regolare con sollecitudine alla "SACE" interessi calcolati ai rispettivi tassi di interesse indicati nel precedente Articolo III, maggiorati di 0,50 punti percentuali. ARTICOLO VI Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni di cui si riferiscono i debiti menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Tirana il 09/09/1994 in due originali, nella lingua italiana. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica d'Albania (firma illegibile)