(all. 9 - art. 1)
                                466.
                      Tirana, 9 settembre 1994
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
               e il Governo della Repubblica d'Albania
           concernente il consolidamento del debito estero
            dell'Albania di cui ai termini di riferimento
     del "Club di Parigi del 15 dicembre 1993" con Allegato (1)
                (Entrata in vigore: 9 settembre 1994)

(1)  L'Allegato,  consistente in tabelle SACE, per motivi tecnici non
    si pubblica
                               ACCORDO
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
               E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA
    CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO DELL'ALBANIA
 DI CUI AI TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CLUB DI PARIGI DEL 15/12/1993
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il   Governo   della
Repubblica  d'Albania,  nello  spirito  di amicizia e di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione  dei  "Termini
di  Riferimento"  del  Club  di  Parigi  del  15  Dicembre 1993 sulla
ristrutturazione  del  debito  estero  dell'Albania  hanno  convenuto
quanto segue:
                             ARTICOLO I
   Oggetto  del presente Accordo e' il consolidamento dei debiti, per
capitale ed interessi contrattuali, in scadenza sino al 30  Settembre
1993,  e  non  regolati, del Governo della Repubblica d'Albania o del
suo  settore  pubblico  o  dagli  stessi  garantiti,  riferentisi   a
forniture  di  beni  e  servizi,  ad  esecuzione di lavori nonche' ad
operazioni finanziarie con  regolamento  dilazionato  entro  un  anno
derivanti  da  contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del
30/9/1993, assistiti da garanzia assicurativa  dello  Stato  Italiano
per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito
all'Esportazione (in seguito denominata "SACE").
   I  debiti  in questione sono dettagliati nell'allegato al presente
Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di  comune
accordo fra le Parti.
                             ARTICOLO II
   I  debiti  di  cui  al  precedente Articolo I saranno rimborsati -
nelle valute indicate nei contratti o convenzioni  rispettivi  -  dal
Governo della Repubblica d'Albania (in seguito denominato "Governo"),
alla "SACE" come segue:
   -  5,0 %  il 30/06/1996;
   -  5,0 %  il 31/12/1996;
   -  7,5 %  il 30/06/1997;
   -  7,5 %  il 31/12/1997;
   - 10,0 %  il 30/06/1998;
   - 10,0 %  il 31/12/1998;
   - 12,5 %  il 30/06/1999;
   - 12,5 %  il 31/12/1999;
   - 15,0 %  il 30/06/2000;
   - 15,0 %  il 31/12/2000.
                            ARTICOLO III
   Il "Governo" si impegna a regolare alla "SACE", nelle valute indi-
cate  nei  contratti  o convenzioni rispettivi, interessi relativi ai
debiti oggetto del presente Accordo,  per  il  periodo  intercorrente
dalla  scadenza  di ciascun debito sino alla data del suo regolamento
totale, calcolati ai tassi di interesse del 7,16% p.a. e  del  10,25%
p.a.  rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire
italiane.  Tali   interessi   saranno   regolati   alla   "SACE"   in
semestralita' (30 giugno - 31 Dicembre), la prima delle quali scadra'
il 31/12/1994).
                             ARTICOLO IV
   Il  "Governo"  si  impegna  a  regolare alla "SACE" il piu' presto
possibile e comunque non oltre il  30/09/94  i  debiti  insoluti  non
rientranti  nel  presente  Accordo  relativi ad operazioni assicurate
dalla "SACE".
                             ARTICOLO V
   Per  l'eventuale  ritardo  nei  pagamenti  di  cui  ai  precedenti
Articoli  II  e  III,  rispetto  alle  date previste, il "Governo" si
impegna a regolare con sollecitudine alla "SACE" interessi  calcolati
ai  rispettivi  tassi  di  interesse indicati nel precedente Articolo
III, maggiorati di 0,50 punti percentuali.
                             ARTICOLO VI
   Ad eccezione di  quanto  previsto  dal  presente  Accordo  restano
impregiudicati  i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli
impegni contrattualmente assunti tra le parti per  le  operazioni  di
cui  si  riferiscono i debiti menzionati nell'Articolo I dell'Accordo
stesso.
                            ARTICOLO VII
   Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
Fatto a Tirana il 09/09/1994 in due originali, nella lingua italiana.
Per il Governo della                         Per il Governo della
Repubblica Italiana                          Repubblica d'Albania
                                              (firma illegibile)