Art. 2.
  1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e'  aggiunto
il seguente periodo: "Le iscrizioni nell'elenco sono effettuate dalla
Banca  d'Italia  il  1  gennaio  di  ogni  anno, con riferimento alle
domande presentate nel periodo compreso tra il  1  novembre  e  il  1
dicembre dell'anno precedente.".
  2.  Il  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  24  febbraio  1994 e'
sostituito dal seguente:
  " 2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali  non  puo'
essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:
    a)  patrimonio  netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari ad
almeno lire cinquanta miliardi;
    b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda,  di  attivita'
di  acquisto  e  vendita di titoli dello Stato italiano per un valore
complessivo non inferiore a lire diecimila miliardi".
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del  decreto  24  febbraio  1994  e'
inserito il seguente comma 2-bis:
  "2-bis.  Successivamente  all'iscrizione nell'elenco, gli operatori
principali devono:
    a) svolgere attivita' di acquisto e vendita, nel mercato  di  cui
al  presente  titolo, per una quota pari ad almeno l'uno per cento su
base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato,  secondo
indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni;
    b)  mantenere  condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi
significativi, nell'ambito dei mercati di cui  al  presente  decreto,
secondo  i criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e
dalla Banca d'Italia.".
  4. Il  comma  3  dell'art.  3  del  decreto  24  febbraio  1994  e'
sostituito dal seguente: "3. La Banca d'Italia verifica la permanenza
dei  requisiti  di  cui  ai  commi 2, lettera a), e 2-bis. In caso di
perdita del requisito di cui al comma 2, lettera  a),  il  patrimonio
deve  essere  ricostituito  entro  il termine di tre mesi. La mancata
ricostituzione del patrimonio entro il  termine  fissato,  ovvero  il
mancato  rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis determina la
cancellazione dall'elenco degli operatori principali. La verifica del
rispetto delle condizioni di cui  al  comma  2-bis  viene  effettuata
annualmente  e  si  riferisce  all'attivita'  svolta nell'anno solare
precedente.".