Art. 2. 1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente periodo: "Le iscrizioni nell'elenco sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1 gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 1 dicembre dell'anno precedente.". 2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non puo' essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti: a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari ad almeno lire cinquanta miliardi; b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attivita' di acquisto e vendita di titoli dello Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire diecimila miliardi". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e' inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis. Successivamente all'iscrizione nell'elenco, gli operatori principali devono: a) svolgere attivita' di acquisto e vendita, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno l'uno per cento su base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato, secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni; b) mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi, nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo i criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia.". 4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: "3. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi 2, lettera a), e 2-bis. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine fissato, ovvero il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis determina la cancellazione dall'elenco degli operatori principali. La verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis viene effettuata annualmente e si riferisce all'attivita' svolta nell'anno solare precedente.".