Art. 3.
  1. Nell'ultimo periodo  dell'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto 24 febbraio 1994 sono soppresse le parole:
"fra gli operatori principali".
  2.  L'art.  4, comma 1, lettera d), del decreto 24 febbraio 1994 e'
sostituito dal seguente: " d) condizioni di operativita' coerenti con
gli obiettivi di stabilita' e di efficienza del  mercato,  secondo  i
criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5.".
  3.  Dopo  il  comma  3  dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 e'
aggiunto il seguente comma 3-bis:
  "3-bis. Gli specialisti in titoli di Stato trasmettono al Ministero
del tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attivita'
svolta, secondo le modalita' da essi stabilite.".
  4. Il  comma  4  dell'art.  4  del  decreto  24  febbraio  1994  e'
sostituito dal seguente:
  "  4. L'iscrizione nella 'Sezione speciale' e' comunque subordinata
al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1.  La  Banca  d'Italia
verifica  la  permanenza  di  detti requisiti. In caso di perdita del
requisito di cui al comma 1, lettera a), il  patrimonio  deve  essere
ricostituito entro il termine di tre mesi.".
  5.  Il  comma  5  dell'art.  4  del  decreto  24  febbraio  1994 e'
sostituito dal seguente:
  " 5. Il Ministero del tesoro e  la  Banca  d'Italia  determinano  e
rendono noti i criteri per la valutazione delle quote di cui al comma
1,  lettera c), e delle condizioni di cui al comma 1, lettera d), che
comprenderanno,  tra   l'altro,   il   mantenimento   di   condizioni
competitive  di  prezzo  e  lo  svolgimento  di  scambi significativi
nell'ambito dei mercati di cui al  presente  decreto,  tenendo  conto
anche delle specie di titoli trattati e dell'entita' delle offerte di
acquisto e di vendita formulate.".