Art. 3. 1. Nell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto 24 febbraio 1994 sono soppresse le parole: "fra gli operatori principali". 2. L'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " d) condizioni di operativita' coerenti con gli obiettivi di stabilita' e di efficienza del mercato, secondo i criteri determinati e resi noti ai sensi del comma 5.". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: "3-bis. Gli specialisti in titoli di Stato trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'intera attivita' svolta, secondo le modalita' da essi stabilite.". 4. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 4. L'iscrizione nella 'Sezione speciale' e' comunque subordinata al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1. La Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. In caso di perdita del requisito di cui al comma 1, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi.". 5. Il comma 5 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 5. Il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia determinano e rendono noti i criteri per la valutazione delle quote di cui al comma 1, lettera c), e delle condizioni di cui al comma 1, lettera d), che comprenderanno, tra l'altro, il mantenimento di condizioni competitive di prezzo e lo svolgimento di scambi significativi nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, tenendo conto anche delle specie di titoli trattati e dell'entita' delle offerte di acquisto e di vendita formulate.".