Art. 4. 1. All'art. 9 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente comma 3: " 3. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera b), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi.". 2. All'art. 9 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente comma 4: " 4. Le iscrizioni nei registri di cui ai precedenti commi sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1 gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 1 dicembre dell'anno precedente.".