Art. 4.
  1. All'art. 9 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il  seguente
comma 3:
  "  3.  In  caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera
b), il patrimonio deve essere ricostituito entro il  termine  di  tre
mesi.".
  2.  All'art. 9 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente
comma 4:
  " 4. Le iscrizioni nei registri di cui  ai  precedenti  commi  sono
effettuate  dalla  Banca  d'Italia  il  1  gennaio  di ogni anno, con
riferimento alle domande presentate nel periodo  compreso  tra  il  1
novembre e il 1 dicembre dell'anno precedente.".