Art. 5.
  1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto
il seguente periodo: "Le iscrizioni nelle sezioni del  registro  sono
effettuate  dalla  Banca  d'Italia  il  1  gennaio  di ogni anno, con
riferimento alle domande presentate nel periodo  compreso  tra  il  1
novembre e il 1 dicembre dell'anno precedente.".
  2.  La  lettera  b),  comma 2, dell'art. 11 del decreto 24 febbraio
1994 e' sostituita dalla seguente:
  "  b)  avere   effettuato,   nell'anno   precedente   la   domanda,
compravendite  di  un  numero  di  contratti  uniformi  per un valore
nominale dei  titoli  nozionali  considerati,  con  riferimento  alla
categoria  di  contratti per la quale l'operatore assume l'impegno di
cui al comma 1, non  inferiore  a  lire  cinquemila  miliardi  per  i
Futures e a lire mille miliardi per le opzioni.".
  3.  Il  comma  3  dell'art.  11  del  decreto  24  febbraio 1994 e'
sostituito dal seguente:
  " 3. Successivamente all'iscrizione, la Banca d'Italia verifica  la
permanenza  di  detti  requisiti. In caso di perdita del requisito di
cui al comma 2, lettera a), il patrimonio  deve  essere  ricostituito
entro   il  termine  di  tre  mesi.  La  mancata  ricostituzione  del
patrimonio entro il termine  previsto,  ovvero  il  mancato  rispetto
della  condizione  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  determina la
cancellazione dal registro degli operatori  principali.  La  verifica
del  requisito  di  cui  al  comma  2,  lettera  b), viene effettuata
annualmente e si  riferisce  all'attivita'  svolta  nell'anno  solare
precedente.".