Art. 5. 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente periodo: "Le iscrizioni nelle sezioni del registro sono effettuate dalla Banca d'Italia il 1 gennaio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 1 dicembre dell'anno precedente.". 2. La lettera b), comma 2, dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituita dalla seguente: " b) avere effettuato, nell'anno precedente la domanda, compravendite di un numero di contratti uniformi per un valore nominale dei titoli nozionali considerati, con riferimento alla categoria di contratti per la quale l'operatore assume l'impegno di cui al comma 1, non inferiore a lire cinquemila miliardi per i Futures e a lire mille miliardi per le opzioni.". 3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 3. Successivamente all'iscrizione, la Banca d'Italia verifica la permanenza di detti requisiti. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine previsto, ovvero il mancato rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera b), determina la cancellazione dal registro degli operatori principali. La verifica del requisito di cui al comma 2, lettera b), viene effettuata annualmente e si riferisce all'attivita' svolta nell'anno solare precedente.".