Art. 6.
  1. Il comma 1-bis dell'art. 21 del  decreto  24  febbraio  1994  e'
sostituito dal seguente:
  "1-bis.  Gli  operatori  esclusi  a  seguito  della verifica di cui
all'art. 3, comma  3,  per  l'anno  1994  non  potranno  ripresentare
domanda di iscrizione prima del 1 novembre 1995. I requisiti previsti
dall'art.  3,  comma  2-bis,  lettera  b),  verranno  verificati  con
riferimento all'attivita' svolta a partire  dal  1  marzo  1995.  Per
l'anno 1995 la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma   2-bis,   da   parte   degli  operatori  iscritti  nell'elenco
successivamente  al  1  aprile  dello  stesso  anno,   si   riferisce
all'attivita' svolta a partire dalla data di iscrizione.".
  2.  Al  comma  2-bis  dell'art.  21 del decreto 24 febbraio 1994 e'
aggiunto il seguente periodo:  "I  requisiti  previsti  dall'art.  4,
comma   1,   lettera   d),   verranno   verificati   con  riferimento
all'attivita' svolta a partire dal 1 gennaio 1995.".
  3. Il comma  4  dell'art.  21  del  decreto  24  febbraio  1994  e'
sostituito dal seguente:
  " 4. Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa
ai  Futures  successivamente al 1 gennaio 1995, la prima verifica del
possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 2,  lettera  b),  si
riferisce  all'attivita'  svolta  a partire dalla data di iscrizione.
Per gli operatori iscritti nella sezione del registro  relativa  alle
opzioni, la verifica del predetto requisito e' effettuata a decorrere
dal 1 gennaio 1996.
  4. All'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente
comma 5:
  "  5.  Le norme sulla periodicita' delle iscrizioni di cui all'art.
3, comma 1, art. 9, comma 4, e art. 11, comma 1, entreranno in vigore
a partire dal 1 luglio 1995.".
   Roma, 22 marzo 1995
                                                    Il Ministro: DINI