Art. 6. 1. Il comma 1-bis dell'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: "1-bis. Gli operatori esclusi a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 1994 non potranno ripresentare domanda di iscrizione prima del 1 novembre 1995. I requisiti previsti dall'art. 3, comma 2-bis, lettera b), verranno verificati con riferimento all'attivita' svolta a partire dal 1 marzo 1995. Per l'anno 1995 la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2-bis, da parte degli operatori iscritti nell'elenco successivamente al 1 aprile dello stesso anno, si riferisce all'attivita' svolta a partire dalla data di iscrizione.". 2. Al comma 2-bis dell'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente periodo: "I requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d), verranno verificati con riferimento all'attivita' svolta a partire dal 1 gennaio 1995.". 3. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: " 4. Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa ai Futures successivamente al 1 gennaio 1995, la prima verifica del possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), si riferisce all'attivita' svolta a partire dalla data di iscrizione. Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa alle opzioni, la verifica del predetto requisito e' effettuata a decorrere dal 1 gennaio 1996. 4. All'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente comma 5: " 5. Le norme sulla periodicita' delle iscrizioni di cui all'art. 3, comma 1, art. 9, comma 4, e art. 11, comma 1, entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 1995.". Roma, 22 marzo 1995 Il Ministro: DINI