IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
   Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro
sesto   del   codice  civile  e  norme  di  servizio  ipotecario,  in
riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica
nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare,  gli
articoli 16 e 17;
   Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n. 358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
   Visto il regolamento degli  uffici  del  personale  del  Ministero
delle  finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  30 luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono  state
stabilite   le   procedure,  i  sistemi  ed  i  tempi  di  attuazione
dell'automazione del servizio ipotecario;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  5  luglio 1986, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio  1986,  recante  approvazione
dei   modelli  concernenti  la  nota  di  trascrizione,  la  nota  di
iscrizione  e  la  domanda  di   annotazione   da   presentare   alle
conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;
   Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia  e  giustizia,  9  gennaio  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  26 alla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio
1990, recante procedura e specifiche tecniche  per  la  presentazione
alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari  meccanizzate di note
redatte su supporto informatico;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia, 10 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 295 del 16  dicembre  1992,  che  ha  istituito
nelle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate il servizio
telematico  per  la trasmissione via cavo delle note di trascrizione,
di iscrizione e delle domande di annotazione e per le  interrogazioni
a  distanza  sugli  archivi  informatici  di una o piu' conservatorie
automatizzate, nonche' procedure e specifiche tecniche;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  17 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 176 del 29 luglio 1993,  recante  modificazione
al  citato  decreto  ministeriale  30  luglio 1985 relativamente alla
installazione di  elaboratori  elettronici  nelle  conservatorie  dei
registri  immobiliari  e  nelle  sedi  di  altri  servizi  o  reparti
dell'ufficio  del  territorio  situati  nello  stesso  capoluogo   di
provincia;
   Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  24  dicembre  1994,  n.
300, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento
degli   archivi   catastali   e   delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari;
   Visto   il   piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione    1995-1997,    predisposto    dall'Autorita'    per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
   Considerata  la necessita' di apportare modifiche all'architettura
del sistema di elaborazione dei servizi  di  pubblicita'  immobiliare
nelle  conservatorie  dei  registri  immobiliari  e  negli uffici del
territorio, adeguando le relative procedure automatiche;
   Ritenuta la necessita', in conseguenza, di apportare modifiche  ai
modelli  di  nota  di  trascrizione,  di  iscrizione  e di domanda di
annotazione, approvati con il citato decreto  ministeriale  5  luglio
1986;
   Considerato   inoltre   che   occorre   apportare  modifiche  alle
specifiche tecniche allegate ai citati decreti ministeriali 9 gennaio
1990 e 10 ottobre 1992, al fine di adeguarle ai nuovi modelli di nota
di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  I servizi di pubblicita' immobiliare nelle  conservatorie  dei
registri  immobiliari e negli uffici del territorio sono meccanizzati
mediante un sistema di personal computer in rete locale, collegato ad
elaboratori elettronici dotati di un'unita' di memoria magnetica  per
la  conservazione  dei  dati, installati presso il relativo centro di
elaborazione dati  e  collegati  al  sistema  centrale  dell'anagrafe
tributarie.
   2.  Con tale sistema sono automatizzate le seguenti procedure:
       a)      l'acquisizione   dei   dati  indicati  nelle  note  di
trascrizione, di iscrizione e nelle domande di annotazione;
       b)  la produzione del registro  generale  d'ordine  prescritto
dall'art. 2678 del codice civile;
       c)     la  formazione  degli  archivi  magnetici  ed  il  loro
successivo aggiornamento con i dati delle note;
       d)  i servizi di ispezione e di certificazione ipotecaria;
       e)   la produzione e la stampa  degli  elaborati  contabili  e
statistici.
   3.    Rimangono  ferme  le norme relative alla conservazione della
raccolta delle note, del registro generale d'ordine, degli  elaborati
contabili   e   statistici   e   delle   richieste   di  ispezione  e
certificazione.
   4.  La nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure, di cui
ai commi precedenti, sono attivate, per ciascun ufficio, a  decorrere
dalla  data  stabilita  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia,  ai  sensi  dell'art.
16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.