IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, gli articoli 16 e 17; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il regolamento degli uffici del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 5 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992, che ha istituito nelle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate il servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o piu' conservatorie automatizzate, nonche' procedure e specifiche tecniche; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 1995-1997, predisposto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Considerata la necessita' di apportare modifiche all'architettura del sistema di elaborazione dei servizi di pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio, adeguando le relative procedure automatiche; Ritenuta la necessita', in conseguenza, di apportare modifiche ai modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, approvati con il citato decreto ministeriale 5 luglio 1986; Considerato inoltre che occorre apportare modifiche alle specifiche tecniche allegate ai citati decreti ministeriali 9 gennaio 1990 e 10 ottobre 1992, al fine di adeguarle ai nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione; Decreta: Art. 1. 1. I servizi di pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio sono meccanizzati mediante un sistema di personal computer in rete locale, collegato ad elaboratori elettronici dotati di un'unita' di memoria magnetica per la conservazione dei dati, installati presso il relativo centro di elaborazione dati e collegati al sistema centrale dell'anagrafe tributarie. 2. Con tale sistema sono automatizzate le seguenti procedure: a) l'acquisizione dei dati indicati nelle note di trascrizione, di iscrizione e nelle domande di annotazione; b) la produzione del registro generale d'ordine prescritto dall'art. 2678 del codice civile; c) la formazione degli archivi magnetici ed il loro successivo aggiornamento con i dati delle note; d) i servizi di ispezione e di certificazione ipotecaria; e) la produzione e la stampa degli elaborati contabili e statistici. 3. Rimangono ferme le norme relative alla conservazione della raccolta delle note, del registro generale d'ordine, degli elaborati contabili e statistici e delle richieste di ispezione e certificazione. 4. La nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure, di cui ai commi precedenti, sono attivate, per ciascun ufficio, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.