Art. 2.
   1.    Sono approvati i seguenti modelli, di cui all'allegato A del
presente decreto, concernenti:
       a)  la nota di trascrizione;
       b)  la nota di iscrizione;
       c)  la domanda di annotazione;
       d)  gli allegati di continuazione concernenti:
           1)  il quadro B per gli immobili da indicare nelle note di
trascrizione e di iscrizione;
           2)  il quadro B per gli immobili da indicare nella domanda
di annotazione;
           3)  il quadro C per i soggetti;
           4)  il quadro D per le parti libere.
   2.  L'obbligo di utilizzare i modelli di cui al comma  1,  secondo
le relative istruzioni di compilazione, decorre, per ciascun ufficio,
dalla  data  stabilita  con il decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di  cui  all'art.  1,
comma 4.
   3.  Nelle conservatorie dei registri immobiliari gia' meccanizzate
a  31  dicembre  1994,  continuano  ad  essere  utilizzati  i modelli
approvati con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  di  grazia e giustizia, 5 luglio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24  luglio  1986,  fino  alla  data  di
attivazione della nuova meccanizzazione e delle relative nuove proce-
dure,  stabilita,  per  ciascun  ufficio, con il decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,  di
cui all'art. 1, comma 4.