Art. 2. 1. Sono approvati i seguenti modelli, di cui all'allegato A del presente decreto, concernenti: a) la nota di trascrizione; b) la nota di iscrizione; c) la domanda di annotazione; d) gli allegati di continuazione concernenti: 1) il quadro B per gli immobili da indicare nelle note di trascrizione e di iscrizione; 2) il quadro B per gli immobili da indicare nella domanda di annotazione; 3) il quadro C per i soggetti; 4) il quadro D per le parti libere. 2. L'obbligo di utilizzare i modelli di cui al comma 1, secondo le relative istruzioni di compilazione, decorre, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di cui all'art. 1, comma 4. 3. Nelle conservatorie dei registri immobiliari gia' meccanizzate a 31 dicembre 1994, continuano ad essere utilizzati i modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 5 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 1986, fino alla data di attivazione della nuova meccanizzazione e delle relative nuove proce- dure, stabilita, per ciascun ufficio, con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di cui all'art. 1, comma 4.