Art. 3. 1. Dalla data stabilita, con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di cui all'art. 1, comma 4, le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, redatte su supporto informatico ai sensi del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1990, o trasmesse per via telematica ai sensi del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992, devono essere predisposte secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B del presente decreto. 2. Nelle conservatorie dei registri immobiliari gia' meccanizzate al 31 dicembre 1994, fino alla data stabilita, per ciascun ufficio, con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di cui all'art. 1, comma 4, le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, redatte su supporto informatico, continuano ad essere predisposte secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato A del citato decreto ministeriale 9 gennaio 1990; le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione trasmesse per via telematica, continuano ad essere predisposte secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato B del citato decreto ministeriale 10 ottobre 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro di grazia e giustizia MANCUSO