Art. 3.
   1.    Dalla  data  stabilita,  con  il  decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro di grazia e  giustizia,  di  cui
all'art.  1,  comma  4,  le  note di trascrizione, di iscrizione e le
domande di annotazione, redatte su supporto informatico ai sensi  del
decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro di
grazia e  giustizia,  9  gennaio  1990,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  26  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  1 febbraio 1990, o
trasmesse per via telematica ai sensi del decreto del Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia e giustizia, 10
ottobre 1992, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16
dicembre  1992,  devono  essere  predisposte  secondo le modalita' di
registrazione e le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B del
presente decreto.
   2.  Nelle conservatorie dei registri immobiliari gia' meccanizzate
al 31 dicembre 1994, fino alla data stabilita, per  ciascun  ufficio,
con  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, di cui all'art. 1, comma 4,  le  note
di  trascrizione,  di iscrizione e le domande di annotazione, redatte
su supporto informatico, continuano ad essere predisposte secondo  le
modalita'  di  registrazione  e le caratteristiche tecniche stabilite
nell'allegato A del citato decreto ministeriale 9  gennaio  1990;  le
note  di  trascrizione,  di  iscrizione  e  le domande di annotazione
trasmesse  per  via  telematica,  continuano  ad  essere  predisposte
secondo  le  modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche
stabilite nell'allegato B del citato decreto ministeriale 10  ottobre
1992.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 10 marzo 1995
                                       Il Ministro delle finanze
                                               FANTOZZI
Il Ministro di grazia e giustizia
           MANCUSO