(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
Comma 1.
   Nella  continuita'  dello  scopo  originario  e  con   riferimento
principale  al  territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Cento, la Fondazione persegue fini  di  interesse  pubblico.  .  .
(omissis).
   (Omissis).
                               Art. 4.
Comma 1.
   La    Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli   scopi
istituzionali con:
    i proventi e le rendite della gestione  del  proprio  patrimonio,
dopo  aver  accantonato  una  quota  almeno  pari al 30% dei proventi
stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di  aumenti  di
capitale della Societa' bancaria conferitaria e dopo aver detratto le
spese di gestione;
    gli  eventuali  avanzi di gestione e le liberalita' non destinati
ad incremento del patrimonio;
    i proventi di natura straordinaria,. . . (omissis).
Comma 2.
   Le entrate derivanti  dalla  cessione  di  azioni  della  societa'
conferitaria sono destinate a patrimonio.
   (Omissis).
                               Art. 7.
Comma 1.
   La qualita' di socio si acquista:
    (Omissis);
     c)   con   la   dichiarazione   da   parte   del   consiglio  di
amministrazione,. . . cosi' suddivisi:
     uno dalla partecipanza agraria di Cento;
     uno dalla partecipanza agraria di Pieve di Cento;
     uno dall'unita' sanitaria locale territorialmente competente;
     uno dalla C.C.I.A.A. di Ferrara;
     (Omissis),
fino alla concorrenza di n. 33 seggi.
   (Omissis).
                               Art. 8.
Comma 1.
   L'assemblea dei soci delibera:
    (Omissis);
    sulla nomina dei revisori;
   sulla determinazione  del  compenso  annuo  e  della  medaglia  di
presenza   da   corrispondere   ai   componenti   del   consiglio  di
amministrazione e del collegio dei revisori;
    sulle linee alle  quali  informare  l'attivita'  annuale  per  il
perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione;
    sulle    eventuali    proposte   formulate   dal   consiglio   di
amministrazione o da almeno 50 soci;
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.
   (Omissis).
                              Art. 14.
   (Omissis).
Comma 4.
   Sono  di  esclusiva  competenza  del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    (Omissis);
    la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
annuali alle finalita' istituzionali, tenendo conto delle indicazioni
dell'assemblea dei soci;
   la determinazione  delle  modalita'  di  erogazione  dei  compensi
spettanti  ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  ed  il
collegio dei revisori.
                              Art. 18.
   (Omissis).
Comma 2.
   La misura dei compensi annui  e  della  medaglia  di  presenza  e'
determinata dall'assemblea dei soci.
   (Omissis).