AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n.  331,
30  luglio  1994,  n.  478,  30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre
1994, n. 658". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche'  analogo
al   presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge  per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1  ottobre  1994,  n.
281 del 1 dicembre 1994 e n. 25 del 31 gennaio 1995).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28 aprile 1995 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato   corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
                    Imprenditorialita' giovanile
 
  1.  L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, e' costituito dai territori di cui agli  obiettivi  1,  2  e  5b,
cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  le
relative modalita' d'attuazione, anche con  riferimento  ai  benefici
concedibili  e  alle  relative  misure  e  limiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra'  comunque
garantire  il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici
investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita'
dei  criteri  di  valutazione  delle  domande,  fissando  criteri che
comprendano  la  presentazione  da  parte  dei  richiedenti   di   un
piano-programma  almeno  triennale  e  di  un  bilancio  previsionale
triennale.
  2. Il presidente del comitato istituito ai  sensi  della  normativa
indicata  al  comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto
1994,   una   societa'   per   azioni,   denominata   societa'    per
l'imprenditorialita'   giovanile,  cui  e'  affidato  il  compito  di
produrre servizi a favore di organismi ed  enti  anche  territoriali,
imprese  ed  altri  soggetti economici, finalizzati alla creazione di
nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite
prevalentemente da giovani tra i 18  e  i  29  anni,  ovvero  formate
esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo
locale.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo alla sua
costituzione, la  societa'  subentra  altresi'  nelle  funzioni  gia'
esercitate  dal  comitato  e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
della medesima normativa e  nei  relativi  rapporti  giuridici  ((  e
finanziari,  ivi  compresa  la titolarita' delle somme destinate alle
esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella  misura  di
lire  5  miliardi.  ))  La societa' puo' promuovere la costituzione e
partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a  livello
regionale  per  le medesime finalita', (( cui partecipano )) anche le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o  le  loro
unioni  regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole
imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale
sociale  della  societa'  possono  altresi'  partecipare  enti  anche
territoriali,   imprese  ed  altri  soggetti  economici  comprese  le
societa' di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,  n.  59,
le  finanziarie  di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49, che possono utilizzare a questo scopo  non  piu'  del  15  per
cento  delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base
di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo'
essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea,
il cui  utilizzo  anche  in  relazione  agli  aspetti  connessi  alle
esigenze  di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite
convenzioni con i soggetti finanziatori.
  3. Il Ministro del tesoro, che esercita  i  diritti  dell'azionista
previa  intesa  con  il  Ministro del bilancio e della programmazione
economica  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  provvede al versamento delle somme necessarie alla
costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di  cui  al
comma  2,  stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle somme
derivanti  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 15, commi 4 e 5, e
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995  e  di  lire  300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello
stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994  e
corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi. Il Ministro del
bilancio e della  programmazione  economica  ripartisce  con  proprio
decreto,   di   concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  acquisito
previamente  il  parere delle competenti commissioni parlamentari, le
predette risorse finanziarie tra i territori di cui al  comma  1,  ((
nel  rispetto  delle  prescrizioni  degli  statuti  delle  regioni ad
autonomia speciale e  delle  relative  norme  di  attuazione.  ))  Le
risorse  finanziarie  comunque  destinate  alle  finalita'  di cui al
presente articolo  affluiscono  in  un  conto  corrente  infruttifero
intestato  alla  societa'  per l'imprenditorialita' giovanile, aperto
presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo'  periodicamente
avanzare  richieste  di  prelevamento  di fondi dal suddetto conto, a
favore di se stessa, soltanto per le  somme  strettamente  necessarie
per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2.
  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata
in  vigore  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a
quando non venga assunto dalla societa',  resta  iscritto  nel  ruolo
transitorio  ad  esaurimento presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.  A  decorrere
dal  sessantesimo  giorno successivo alla costituzione della societa'
di cui al presente articolo, il decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, cosi' come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e'
abrogato.
  6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste
dal codice civile e da privilegio  speciale,  da  costituire  con  le
stesse  modalita'  ed avente le stesse caratteristiche del privilegio
di cui all'articolo  7  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  1
novembre  1944,  n.  367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  1  ottobre  1947,  n.
1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
(( 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al           ))
(( Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione   ))
(( del presente articolo e sull'attivita' della societa' per       ))
(( l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i ))
(( dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della        ))
(( societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli ))
(( incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei      ))
(( finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i        ))
(( settori economici interessati e i risultati complessivi         ))
(( conseguiti.                                                     ))