Art. 10.
                           Finanza locale
 
  1.  Per  l'anno  1995,  il  termine  per il versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  previsto,
rispettivamente,  dagli  articoli  8,  comma  3,  e  50, comma 2, del
decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.   507,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 28 aprile 1995.
(( 1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche  ))
(( il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione,   ))
(( ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 15  ))
(( novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del      ))
(( decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e' fissato, per   ))
(( l'esercizio 1995, al 28 aprile 1995.                            ))
((    1-ter.    All'articolo 50 del decreto legislativo 15         ))
(( novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti       ))
(( commi:                                                          ))
(( " 5-bis.        La tassa, se d'importo superiore a lire 500     ))
(( mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, ))
(( di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, ))
(( luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le  ))
(( occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione    ))
(( puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla ))
(( data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione  ))
(( abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione     ))
(( puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi     ))
(( scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione  ))
(( e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se             ))
(( l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data     ))
(( della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente   ))
(( comma si applicano anche in caso di riscossione mediante        ))
(( convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.                 ))
(( 5-ter.        Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate ))
(( di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo      ))
(( restando il versamento integrale della tassa medesima entro il  ))
(( 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano      ))
(( entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo             ))
(( non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di       ))
(( versamento e' fissata alla medesima data del                    ))
(( 28 aprile 1995".                                                ))