Art. 2.
       Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel
     Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di
                      comunicazioni antimafia.
 
  1.  L'erogazione  degli  importi da corrispondere per contributi in
conto  capitale  in  relazione  alle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita'  produttive  e  di  ricerca concesse a valere sulle risorse
derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri  e
le   modalita'   previsti   dalla   normativa  vigente,  puo'  essere
effettuata,  a  domanda  del  beneficiario,  anche  sulla   base   di
dichiarazione  del  legale  rappresentante  attestante  lo  stato  di
esecuzione del progetto, nonche' l'esistenza  dei  requisiti  di  cui
alla  vigente  normativa  sulla  lotta alla criminalita' organizzata,
accompagnata da fidejussione  bancaria  o  da  polizza  assicurativa,
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a prima richiesta. Nel
caso di erogazione a saldo, qualora non  risultino  gia'  effettuati,
gli  accertamenti  finali  di  spesa  devono  essere espletati, anche
mediante ricorso a consulenti esterni  che  rispondono  personalmente
degli   accertamenti   effettuati,   entro   sei   mesi   dalla  data
dell'avvenuto pagamento.
  2. Fatte salve le  sanzioni  previste  dalla  legge  ove  il  fatto
costituisca  reato,  qualora  le  dichiarazioni  di  cui  al  comma 1
attestino fatti materiali non rispondenti al vero e  le  agevolazioni
siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria  nella  misura  da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione
indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e  la  restituzione  delle  somme
indebitamente  percepite,  con la corresponsione degli interessi come
previsti dalla normativa vigente.
  3. In relazione all'esigenza di assicurare il  coordinato  utilizzo
delle  risorse  disponibili,  il  centro  di  elaborazione dati, gia'
operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, e' attribuito, ai sensi dell'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro
-  Ragioneria  generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo
sviluppo nell'ambito unitario del  sistema  informativo  operante  ai
sensi  e per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio  di  carattere
compensativo.
  4.  Il  Nucleo  di  valutazione  operante  presso  il Ministero del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi  della  legge  17
dicembre 1986, n. 878, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro.
La  nomina  a  componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica.
  5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro
del bilancio e della programmazione economica  presenta  al  CIPE  il
programma  delle  attivita'  del  Nucleo  di  valutazione indicando i
programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.
  6.  All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, le  parole:  "nella  quale  hanno  sede  i  soggetti  di  cui
all'articolo  1"  sono  sostituite dalle seguenti: "nella quale hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni,  le
societa'  o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui
al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari  degli  atti  di
concessione  o  erogazione  di cui alla lettera b) dello stesso comma
1".