Art. 3. Ricerca applicata 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, universita' e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento. I criteri e le modalita' per la realizzazione dei predetti accordi, nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Per favorire la piu' ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche' a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere. (( 2-bis. Il Ministro dell'universita' e della ricerca )) (( scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti )) (( istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al )) (( comma 1 nonche' dei contratti inerenti i programmi nazionali di )) (( ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale )) (( delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti )) (( nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato )) (( interministeriale per il coordinamento della politica )) (( industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta )) (( Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, )) (( determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della )) (( ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro )) (( del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la )) (( ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 )) (( per cento. )) 3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanita'. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese". 4. E' abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697. 5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e' prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.