Art. 3.
                          Ricerca applicata
 
  1.  Per  il  periodo  1995-1997, un importo corrispondente al 5 per
cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare  in
favore  del  CNR,  dell'ENEA,  dell'INFN  e del Fondo speciale per la
ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25  ottobre
1968,  n.  1089,  e'  trasferito  al  capitolo  7520  dello  stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, per  promuovere  iniziative  in  comune  tra  imprese,
universita'  e  centri  di  ricerca  pubblici e privati in settori di
rilevante  interesse  per  lo  sviluppo  del  sistema  della  ricerca
nazionale. A tali fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con
gli  enti  ed  imprese  titolari  della  ricerca, che definiscono gli
obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento.   I
criteri  e  le  modalita'  per la realizzazione dei predetti accordi,
nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili
sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio
1989, n. 168, con proprio decreto  dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  2.   Per   favorire  la  piu'  ampia  interazione  tra  le  imprese
manifatturiere, le universita' e  gli  enti  di  ricerca  pubblici  e
privati  possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17
febbraio 1982, n. 46, a valere sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche'
a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
((    2-bis.    Il Ministro dell'universita' e della ricerca       ))
(( scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti ))
(( istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al  ))
(( comma 1 nonche' dei contratti inerenti i programmi nazionali di ))
(( ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale    ))
(( delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti          ))
(( nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato             ))
(( interministeriale per il coordinamento della politica           ))
(( industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella    Gazzetta  ))
(( Ufficiale    n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi,     ))
(( determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della   ))
(( ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  ))
(( del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la       ))
(( ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1  ))
(( per cento.                                                      ))
  3.  Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, e' sostituito dal seguente:
  "Il comitato tecnico scientifico, da  costituirsi  entro  due  mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di
dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica  nominati
dal   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio
nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia, uno dalla Conferenza
permanente  dei  rettori  delle  universita'  italiane,   tre   dalle
associazioni  maggiormente  rappresentative dei settori produttivi ed
uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanita'.
I membri del comitato ed i relativi supplenti durano  in  carica  tre
anni  e  possono  essere  confermati  una  sola volta. Il comitato si
riunisce almeno una volta al mese".
  4. E' abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n.
697.
   5. Fino all'entrata in vigore della legge di  riordinamento  degli
organi  consultivi  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il
Consiglio nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia  (CNST)  e'
prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti
e  le  deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.