Art. 4. Societa' miste per i servizi pubblici 1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. 2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. 3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il (( 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, )) gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. (( 4. (Soppresso dalla legge di conversione). )) )) 5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio. 6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire societa' per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate. 8. In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita', le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle societa' di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica. 9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, puo' partecipare al capitale di societa' finanziarie o di servizi la cui attivita' sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.