Art. 4.
                Societa' miste per i servizi pubblici
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'immediato avvio di operativita' delle
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
498,   concernente   la   costituzione   di  societa'  miste  con  la
partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di
servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche,  si  provvede
con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base  dei  principi  e  dei
criteri  di  cui  al  comma  2 del medesimo articolo 12, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
  2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte
di province e comuni, in  favore  di  societa'  costituite  ai  sensi
dell'articolo  22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n.
142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23  dicembre  1992,  n.
498,   nonche'   delle  aziende  speciali  e  dei  consorzi  di  cui,
rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990,  n.
142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni
patrimoniali degli enti pubblici territoriali.
  3.  Gli  enti  locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali
alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
entro il (( 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi,  ))
gli  enti  locali  iscrivono,  per  gli effetti di cui al primo comma
dell'articolo  2331  del  codice  civile,  le  aziende  speciali  nel
registro delle imprese.
(( 4. (Soppresso dalla legge di conversione). ))                   ))
  5.  Ai  sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:
    a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio  che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
    b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
    c) il conto consuntivo;
    d) il bilancio di esercizio.
  6.  Al  fine  di  favorire  l'occupazione  o  la  rioccupazione  di
lavoratori, i comuni e le  province  sono  autorizzati  a  costituire
societa'  per  azioni  con  la  GEPI S.p.a., anche per la gestione di
servizi pubblici locali.
  7. Per le medesime finalita' di cui al  comma  6,  i  comuni  e  le
province  possono  consentire, mediante appositi aumenti di capitale,
l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate.
  8.  In  conformita'   alle   disposizioni   che   ne   disciplinano
l'attivita',  le  partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a.
nelle societa' di cui al presente  articolo,  sono  cedute  entro  il
termine di cinque anni mediante gara pubblica.
  9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del
tesoro,  puo'  partecipare  al  capitale di societa' finanziarie o di
servizi la cui attivita' sia prevalentemente  volta  al  supporto  di
amministrazioni  ed  enti pubblici, anche territoriali, e di imprese,
in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.