Art. 8.
       Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici
                              dell'EFIM
 
  1.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23
dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1994, n. 111, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo
onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995,  si  provvede  a
carico  delle  complessive  disponibilita'  attribuite al commissario
liquidatore  dell'EFIM  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  9,   del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.   33,   nonche'
dell'articolo  11,  comma  1,  del decreto-legge 22 novembre 1994, n.
643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994,  n.
738,  ed  affluite  nell'apposito  conto corrente infruttifero aperto
presso la Tesoreria centrale dello  Stato.  Le  predette  somme  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.