Art. 8. Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico delle complessive disponibilita' attribuite al commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nonche' dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed affluite nell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.