Art. 9. Riscossione dei tributi 1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del Servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, gia' prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunita' di ulteriori approfondimenti istruttori.