Art. 9.
                       Riscossione dei tributi
 
  1.  Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del
Servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello  Stato
e  di  altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione
dall'articolo 113 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, gia' prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo
1,  comma  11,  del  decreto-legge  27  dicembre  1994,  n.  719,  e'
ulteriormente  prorogato  al  28  febbraio  1995,  limitatamente agli
ambiti territoriali per i quali  la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo  3  del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento  pervenute
ha    evidenziato   l'opportunita'   di   ulteriori   approfondimenti
istruttori.