IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto, in data 13 luglio 1993, registrato dalla
Corte dei conti in data 21 febbraio 1994,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia (Catania) per la
durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione  straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
  Visto  che  con sentenza del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione prima, del 26 gennaio 1995, n. 68, e' stato  annullato
il  citato  provvedimento  limitatamente  alla  durata della gestione
commissariale, determinata in diciotto mesi;
  Considerato  che  lo  stato  di  inquinamento   e   condizionamento
dell'ente   richiede   che   gli  effetti  dello  scioglimento  siano
determinati nella misura massima di diciotto mesi;
  Constatato, inoltre, che non risulta esaurita l'azione di  recupero
finalizzata  a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto che le esigenze della collettivita'  locale  e  la  tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'   e   restituisca   efficienza   e  trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge 11 febbraio 1994, n.
108;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno, la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 1995, alla quale e' stato  debitamente  invitato
il presidente della regione siciliana;
                              Decreta:
  La  durata  dello scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia
(Catania) e' confermata in diciotto  mesi  ed  e'  prorogata  per  il
periodo di sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BRANCACCIO, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1995
Registro n 1 Interno, foglio n. 199